Prescrizione dei contributi dovuti dalla PA, i chiarimenti Inps sulla sospensione dei termini

La contribuzione dovuta alle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021, mentre la contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015 soggiace agli ordinari termini prescrizionali (art. 3, co. 9, L. n. 335/1995). Di qui, i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021 (Inps, circolare 06 settembre 2019, n. 122).

Come noto, la Legge n. 335/1995 ha a suo tempo riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate e, conseguentemente, incassate dall’Istituto, con il decorso dei termini seguenti (art. 3, co. 9):
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà (art. 9-bis, co. 2, D.L. n. 103/1991, conv. in L. n. 166/1991), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine é ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Tali disposizioni si applicano anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; tuttavia, l’articolo 19 del Decreto Legge n. 4/2019 (conv. in L. n. 26/2019) ha modificato l’articolo 3 della Legge n. 335/1995, aggiungendo il comma 10-bis. Di qui, nel caso di gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), i predetti termini di prescrizione, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole Amministrazioni Pubbliche (D.Lgs. n. 165/2001), intendendo per tali:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli IACP;
- le CCIAA e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, inclusi gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'ARAN;
- le Agenzie ministeriali (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300).
Sono ricomprese nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni anche le aziende sanitarie locali, quelle ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite con legge regionale, le IPAB, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Sono altresì comprese la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Sono, invece, esclusi dalla sospensione della prescrizione, oltre ai datori di lavoro privato, anche:
- gli enti pubblici economici;
- gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti privatizzati, si sono trasformati in società di persone o di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio;
- i consorzi di bonifica;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Quanto alle gestioni previdenziali coinvolte, il riferimento è alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS). Sono escluse le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS). In ogni caso, la sospensione dei termini non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
In definitiva, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021, mentre la contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015 soggiace agli ordinari termini prescrizionali (art. 3, co. 9, L. n. 335/1995). Al riguardo, considerato che il termine prescrizionale decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.