CCNL POSTE: FERIE SOLIDALI

Sottoscritto il giorno 11/9/2019 tra POSTE ITALIANE S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC-UGL Comunicazioni, l’accordo sulla cessione solidale delle ferie

L’accordo appena firmato, realizza quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha introdotto, a fini solidaristici, l'istituto della cessione delle ferie prevedendo che "fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8/4/2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalie associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro".
Pertanto, le Parti convengono di istituire in via sperimentale un "Fondo delle Ferie solidali" a decorrere dall’1/1/2020 e fino al 31/12/2020. Competente alla gestione del nuovo istituto sarà una Commissione Paritetica Nazionale che a partire dal mese di novembre redigerà un apposito regolamento.
I lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano già fruito di tutte le giornate di ferie, permessi per festività soppresse e PIR, spettanti nell'anno di riferimento e negli anni precedenti, potranno richiedere la cessione in proprio favore di giorni di "Ferie solidali".
Tale richiesta potrà essere presentata da lavoratori che, alternativamente:
a) abbiano necessità di prestare assistenza al/ai figlio/i minorenne/i le cui particolari condizioni di salute siano certificate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia e la necessità di cure continue e costanti;
b) siano impiegati ovvero residenti/domiciliati presso i comuni colpiti da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza;
I lavoratori interessati potranno formulare la richiesta fino ad un massimo di due volte l'anno, rispettivamente nei mesi di febbraio e di giugno; ciascuna richiesta potrà riguardare un massimo di 15 giorni di "Ferie solidali".
I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali, in modo volontario e a titolo gratuito, al massimo tre giorni di ferie maturati e non goduti riferiti all'anno in cui si realizza la "donazione"; in caso di residui ferie riconducibili ai casi eccezionali di cui al comma XIII dell'art. 36 CCNL vigente, i lavoratori potranno destinare al Fondo delle Ferie solidali fino ad un massimo di 5 giorni di ferie per ciascun anno cui sì riferiscano i residui medesimi. Tali lavoratori potranno altresì decidere di donare al Fondo, in alternativa o in aggiunta alle ferie, un massimo di 2 giorni di. permesso per festività soppresse, maturati nell'anno di riferimento e non godute anche in forma oraria a frazioni di 3h.
La volontà di cedere le ferie/festività soppresse potrà essere manifestata fino ad un massimo di due volte l’anno, rispettivamente nei mesi di marzo e luglio.
Le ferie e/o le festività soppresse "cedute" resteranno nella disponibilità del lavoratore cedente sino al momento dell'accoglimento della proposta di cessione e permarranno nella disponibilità dei lavoratore cessionario fino a quando persistano le condizioni alla base della richiesta, ferma restando la fruizione delle stesse entro il 31/12/2020; nel caso in cui venissero meno le condizioni su previste, le ferie cedute e non fruite rientreranno nel Fondo e saranno gestite secondo i seguenti criteri:
- qualora i giorni di ferie/festività soppresse presenti nel Fondo fossero superiori rispetto a quelli oggetto di richiesta, la Commissione valuterà le eventuali istanze presentate oltre i termini indicati nell’intesa;
- in caso di ulteriore permanenza di ferie e/o permessi nel Fondo, la Commissione procederà alla distribuzione degli stessi al personale già destinatario di "Ferie solidali", in misura uguale per ciascun lavoratore e fino ad esaurimento. Nel caso in cui le "Ferie Solidali" residue non fossero divisibili in parti uguali nei confronti dei lavoratori interessati, la Commissione procederà alla ripartizione nei confronti dei lavoratori la cui situazione risulti particolarmente critica.
L’accordo sulle ferie solidali ha carattere sperimentale e avrà durata fino al 31/12/2020.