Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 settembre 2019, n. 381

Trattamento tributario dei redditi derivanti da attività finanziarie costituenti il fondo del trust - Articolo 73, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Con la precedente istanza di interpello n. XXX (di seguito anche "prima istanza"), il Signor Alfa (di seguito anche "istante" o "Disponente") aveva rappresentato che, al fine di assicurare il passaggio della proprietà - alle sue due figlie e ai loro discendenti - di quote sociali, beni immobili e liquidità, aveva conferito tali beni in un trust.

In particolare, tale Trust (denominato "Trust Alfa"), fu costituito, con scrittura privata autenticata, il xx/yy/2014, con l’apporto dei seguenti beni:

- la partecipazione totalitaria nella Beta S.r.l., società che detiene, tuttora, il controllo della "Alfa S.p.A";

- la nuda proprietà di beni immobili e,

- liquidità per euro xxx.

La prima istanza era finalizzata a conoscere il trattamento fiscale dei redditi prodotti dai beni costituenti il fondo del Trust.

Tuttavia, sulla base dell’esame dell’atto istitutivo, l’Agenzia delle entrate ritenne (con risposta resa in data zz/ww/2014) che il Trust dovesse considerarsi fiscalmente irrilevante, in quanto nello stesso è"(...)ricorrente la previsione di un coinvolgimento del disponente nelle decisioni del trustee sotto forma di onere di acquisirne il parere o, addirittura, il consenso (...)".

Inoltre, nella risposta resa, veniva evidenziato come l’articolo 10 dell’atto istitutivo del Trust riservasse "al disponente la possibilità di attribuire al proprio coniuge (non beneficiario) diritti di credito verso il trustee e di destinare uno o più beni in trust a un beneficiario o una categoria di beneficiari", integrando, per effetto di tale previsione, una delle fattispecie in cui, secondo quanto illustrato nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, il Trust deve essere considerato inesistente.

Conseguentemente, non verificandosi un pieno spossessamento dei beni da parte del Disponente, la risposta alla prima istanza concludeva affermando che "il trust non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale. Ciò comporta, come ribadito nella citata circolare n. 61 del 2010, che i redditi formalmente prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza".

Nell’interpello in esame, l’istante manifesta l’intenzione di apportare alcune modifiche all’atto istitutivo del Trust, al fine di adeguarlo sia alle indicazioni fornite nella riposta alla "prima istanza", sia agli accadimenti avvenuti successivamente alla costituzione del Trust e, tra questi, in particolare, l’istante evidenzia che:

- un beneficiario del Trust ha avuto una figlia;

- è stata posta in essere una scissione parziale della società Beta S.r.l., con contestuale costituzione della società Delta S.r.l., beneficiaria del diritto di usufrutto su n. Y azioni di Alfa S.p.A. (pari al 28,5 per cento del capitale sociale), il cui diritto di voto è rimasto in capo alla società scissa (Beta S.r.l.).

Per quanto riguarda, invece, le modifiche che l’istante intende apportare all’atto istitutivo, le stesse sarebbero finalizzate a fornire una più puntuale definizione di "mantenimento del tenore di vita", ed inoltre, conferirebbero al Trustee un più ampio ed autonomo potere gestorio, limitando la richiesta di previo consenso del Disponente o del "Comitato dei Saggi" unicamente a talune tassative ipotesi di atti dispositivi.

Ciò posto, con la presente istanza viene chiesto "nuovamente" di conoscere il corretto trattamento tributario dei redditi derivanti dalle attività finanziarie (dividendi e plusvalenze) costituenti il fondo del Trust, nonché delle somme versate dal Trustee ai beneficiari in forza dell’atto istitutivo.

 

Soluzione prospettata dal contribuente

 

Alla luce delle modifiche che si intendono apportare all’atto istitutivo del Trust, l’istante ritiene che - a far data dagli utili incassati successivamente alla redazione e registrazione dell’atto di modifica dell’atto istitutivo - i dividendi debbano essere tassati in capo al Trust, secondo il regime tributario allo stesso applicabile.

L’istante ritiene, inoltre, che le somme che il Trustee verserà ai beneficiari e agli altri soggetti - che quest’ultimo può discrezionalmente avvantaggiare nei limiti previsti dall’atto istitutivo - non saranno ulteriormente imponibili in capo ai percipienti, poiché tali somme già sono state tassate come reddito in capo al Trust.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

In via preliminare, si rileva che l’istanza di interpello in esame è ammissibile in quanto presenta elementi di novità rispetto alla prima istanza.

In particolare, il quesito viene proposto con riferimento ad una bozza di atto istitutivo che contiene numerose modifiche rispetto a quello che attualmente disciplina il Trust "Alfa" e che aveva costituito oggetto di esame in occasione della prima istanza.

Nel merito della questione interpretativa prospettata, si ricorda che con l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il legislatore nazionale ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento tributario alcune disposizioni in materia di trust (strumento tipico dei sistemi giuridici di common law) modificando l’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e includendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.

Si ritiene, invece, fiscalmente "inesistente" il trust in tutti quei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente. In tal caso, non verificandosi il reale spossessamento di quest’ultimo in relazione ai beni posti nel patrimonio costitutivo del trust, quest’ultimo si configura come "struttura meramente interposta rispetto al disponente" al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust (cfr. circolare n. 61/E del 2010).

Il citato documento di prassi, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, ha anche indicato alcune tipologie di trust da ritenere "inesistenti in quanto interposte", fra le quali, quelle in cui:

- il trustee deve tenere conto, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite dal disponente;

- il trustee non può esercitare i suoi poteri "senza il consenso" del disponente o del beneficiario;

- il disponente ha la facoltà di attribuire beni e redditi del trust o concedere prestiti a soggetto dallo stesso individuati;

- "ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari".

Ciò premesso, nella risposta alla prima istanza, si è ritenuto che il trust dovesse considerarsi fiscalmente irrilevante, in quanto non si verificava un pieno spossessamento dei beni da parte del Disponente.

Conseguentemente, i redditi formalmente prodotti dal Trust dovevano essere assoggettati a tassazione in capo al Disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

Inoltre, nella medesima risposta, si evidenziò che la condizione essenziale, affinché un trust possa essere qualificato come tale ai fini fiscali, è che sussista un effettivo potere del trustee di "amministrare autonomamente e disporre dei beni a lui affidati dal disponente". In proposito, la predetta risposta individuava le disposizioni dell’atto istitutivo del Trust esaminato che sembravano limitare l’autonomia del Trustee.

Pertanto, al fine di superare le limitazioni all’autonomia gestionale del Trustee - rilevate nella risposta alla prima istanza- l’istante ha inteso apportare all’attuale atto istitutivo del Trust una serie di modifiche, per effetto delle quali il Trustee dovrebbe godere di un effettivo potere di amministrare e di disporre dei beni a lui affidati.

Dall’esame delle modifiche proposte si rileva che, effettivamente, alcuni articoli sono stati riformulati alla luce della risposta alla prima istanza relativamente alla previsione di un necessario consenso o, in taluni casi, di un parere, da parte del Disponente relativamente all’adozione di determinati atti da parte del Trustee.

Infatti, nel nuovo testo predisposto per gli articoli 11, 20, 27, 29 lettera B, 31, 32 e 37 lettera A viene eliminata la necessità per il Trustee di acquisire il consenso del Disponente o del Comitato di Saggi (ora formato da persone che conoscono e condividono la filosofia di vita del disponente) su determinate materie, quali, ad esempio, eventuali anticipazioni a beneficiari, possibilità di compiere atti vietati dalle disposizioni generali in materia di conflitto di interessi, prestazioni di garanzie a favore di terzi diversi dalle società in cui il Trust ha una partecipazione di controllo o totalitaria, trasferimento nel Trust di immobili di proprietà delle predette società, conferimento di mandati per l’esercizio di un determinato potere gestionale, modifica del profilo di rischio previsto per gli investimenti finanziari, interruzione di un contratto di investimento, nonché determinazione delle somme distribuibili e degli impieghi del fondo del Trust.

Con particolare riferimento all’articolo 30 dell’atto istitutivo, la risposta al primo interpello aveva rilevato disposizioni che prevedevano talune limitazioni al potere del Trustee. Si deve rilevare che tali limitazioni sono state ridotte e, in linea generale, è stata eliminata la necessità del consenso del Disponente.

Tuttavia, viene tuttora previsto che per l’alienazione di immobili presenti nel Trust, che siano in godimento al Disponente, al coniuge o ai beneficiari, rimane comunque necessario per l’alienazione il parere del Disponente stesso o del Comitato dei Saggi.

Al riguardo, nella risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’istante ha chiarito che gli unici immobili trasferiti al Trust sono gli immobili di residenza del Disponente e del coniuge, nonché di uno dei beneficiari, mentre l’altro beneficiario pur conservando il diritto di abitazione sull’immobile conferito nel Trust, attualmente, risiede in un altro immobile.

Per quanto riguarda l’articolo 51, concernente le modificazioni all’atto istitutivo, la risposta al precedente interpello aveva ugualmente ravvisato clausole che, prevedendo la necessità di un consenso del Disponente, facevano ravvisare la mancanza di una effettiva autonomia del Trustee.

Tale disposizione non è stata oggetto di modifica in quanto - come argomentato nell’istanza - il parere del Disponente è assolutamente necessario "diversamente sarebbe nella sola disponibilità del Trustee qualsivoglia modifica dell’Atto Istitutivo, anche quelle che alterino la struttura e la finalità del Trust ovvero le stesse volontà fondanti del Trust".

Al riguardo, pur riconoscendo la necessità che durante l’esistenza di un trust siano conservate la struttura originaria scelta dal disponente nonché gli scopi da questo indicati per l’istituto, si deve rilevare che tali finalità possono essere raggiunte con dispositivi diversi (ad esempio indicando limiti alle modifiche attuabili) e non esclusivamente prevendo la necessità del consenso del disponente, circostanza quest’ultima che appare limitante per l’autonomia del trustee.

Come sopra riportato, nella risposta alla prima istanza è stato sottolineato come la previsione dell’articolo 10, che riserva al Disponente la possibilità di attribuire al coniuge crediti verso il Trustee, induca a ritenere il Trust inesistente.

Nella nuova formulazione proposta per l’articolo 10, permane invariato il potere del Disponente di attribuire al coniuge i predetti crediti.

In merito alla modalità di attribuzione dei diritti di credito al coniuge si è ritenuto opportuno richiedere documentazione integrativa. In risposta a tale richiesta, l’istante ha chiarito che:

- il Disponente può - per mezzo di atto scritto - attribuire tali diritti al coniuge nei confronti del Trustee;

- l’atto sottoscritto dal Disponente può essere revocabile o irrevocabile e comunicato al Trustee o può avere la forma del testamento;

- il Disponente, nell’attribuire diritti di credito al coniuge, può precisare se il Trustee sia tenuto e sotto quali condizioni, in quali limiti e con quali modalità a corrispondere specifiche somme, episodiche o periodiche ovvero a provvedere alle necessità di mantenimento, di assistenza e di cura personale.

Ciò posto, essendo invariata la circostanza che il potere di attribuzione dei diritti di credito al coniuge rimane fermamente nelle mani del disponente, si continua a ritenere che il Trust sia inesistente.

Inoltre, l’articolo 29, lettera A, dell’atto istitutivo del Trust prevede che il Trustee non è legittimato a compiere alcun atto di disposizione, di impiego o di garanzia su un bene in trust in contrasto con le determinazioni "espresse" dalla persona che ha incrementato il fondo per mezzo di tale bene.

Con la citata richiesta di documentazione integrativa, è stato chiesto di chiarire le modalità con le quali debbano essere "espresse" tali determinazioni.

Nel merito l’istante a chiarito che "il trustee non potrà compiere alcun atto di disposizione, di impiego o di garanzia su un bene in trust in contrasto con le determinazioni espresse in forma scritta dalla persona che ha incrementato il fondo in trust per mezzo di tale bene".

Appare, infine, opportuno rilevare che, ai sensi dell’articolo 44, lettera D, il Trustee può essere revocato in qualsiasi momento dal Disponente o, nel caso in cui questo sia deceduto dal Comitato dei Saggi o, alternativamente, dai beneficiari congiuntamente. Al riguardo, si ritiene che tali previsioni limitino l’effettiva autonomia del Trustee dal momento che il suo potere gestorio è sostanzialmente e in definitiva subordinato alla volontà del Disponente.

Alla luce di quanto sopra illustrato si ritiene che siano valide, nonostante le prospettate modifiche all’atto istitutivo rappresentate dall’istante nel presente interpello, le motivazioni con le quali il Trust in esame era stato ritenuto inesistente, sotto il profilo dell’imposizione dei redditi, nella risposta resa all’interpello n. XXX (protocollo n. YYY/2014 del zz/ww/2014).