Prassi - CONSOB - Delibera 03 settembre 2019, n. 21028

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249

 

Art. 1

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati

 

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, è modificato come segue: 

a) nella Parte II, Titolo I, Capo I, all'art. 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonché in società autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini la cui attività consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.»;

b) nella Parte II, Titolo I, il Capo IV, è modificato come segue:

i) all'art. 15, comma 1, lettera c), punto ii), le parole «alla società di gestione», sono sostituite dalle seguenti: «al gestore»;

ii) all'art. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali»;

2) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;

c) nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente: «I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e sull'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all'art. 4, comma 2. Tale informativa fornisce altresì evidenza delle misure organizzative adottate al fine di tenere separate le differenti aree di operatività e delle procedure adottate per identificare chiaramente e gestire i potenziali conflitti di interesse.»; 

d) nella Parte V, Titolo II, all'art. 65, sono apportate le seguenti modifiche:

i) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole «limiti di posizione», sono aggiunte le seguenti: «e di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci»;

ii) il comma 4, è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del testo unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, entro il 1° aprile di ogni anno, la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) n. 2017/592 ed in conformità alla procedura dettata dall'art. 4 del citato regolamento.».

 

Art. 2

Disposizioni finali

 

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 settembre 2019, n. 212.