"Prima casa": benefici confermati se la vendita è prevista dall'atto di separazione

Anche in caso di vendita a terzi prima del quinquennio, senza l’acquisto dell’abitazione sostitutiva entro un anno, gli ex coniugi non decadono dai benefici "prima casa" fruiti se la cessione è prevista dall’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E).

In linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita.
Tuttavia, in termini di agevolazioni per i casi di divorzio o di separazione, è previsto che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Con riferimento a tale previsione, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi:
- al fine di favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi, rientrano nell’esenzione gli "atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge";
- l’attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici "prima casa", bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa); pertanto, il trasferimento al coniuge prima del decorso dei cinque anni per effetto di un accordo di separazione non comporta la decadenza dai benefici fruiti dall’altro coniuge che non provveda all’acquisto di abitazione sostitutiva entro un anno;
- in considerazione della ratio della disposizione agevolativa non può non estendersi l’esenzione anche all'ipotesi nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo; la norma, infatti, ha portata assolutamente generale, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla "prima casa" da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della norma agevolativa.
Alla luce dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, in discontinuità con i precedenti orientamenti (circolare 21 giugno 2012, n. 27/E, par. 2.2), che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione "prima casa" anteriormente al decorso del quinquennio, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio qualora il coniuge non proceda all’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale.