Incremento del contributo addizionale sui rinnovi dei contratti a termine: le indicazioni operative Inps

Con circolare n. 121 del 05 settembre 2019, l’Inps detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e degli obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato

Come noto, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 2, co. 28, L. n. 92/2012). Orbene, il cd. Decreto Dignità (art. 3, co. 2, D.L. n. 87/2018, conv. in L. n. 96/2018) ha previsto l’incremento del predetto contributo addizionale in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro. Sul piano generale, la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Tuttavia, considerato che il Legislatore ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa. Anche qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine, si configura un rinnovo e non una proroga, anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità, con conseguente incremento del contributo addizionale. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. L’incremento del contributo addizionale è dovuto con riferimento ai rinnovi, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo.
Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI i contratti di lavoro domestico e quelli a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:
- università private, incluse le filiazioni di università straniere;
- istituti pubblici di ricerca;
- società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
- enti privati di ricerca.
Evidentemente, poi, restano esclusi anche i rapporti già non soggetti al regime della contribuzione addizionale NASpI, ovvero:
- i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525);
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).
Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si somma a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale, non tenendo conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018.
Dal momento che l’incremento del contributo addizionale costituisce pur sempre una componente della complessiva contribuzione addizionale, laddove ricorrano i presupposti per la restituzione (trasformazione del contratto a tempo indeterminato o assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine), anche tale incremento va restituito. Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, espongono nel flusso Uniemens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito>, uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
- nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
- nell’elemento <NumGG> o <NumOre> deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <GiorniContributiti> e <OreContribuite>;
- nell’elemento <ImportoADebito> deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: numeroRinnovo x 0,5% x <AltroImponibile> (dove numeroRinnovo = 1 se CausaleADebito = M701, numeroRinnovo = 2 se CausaleADebito = M702, etc.).
In caso di più rinnovi ricadenti nello stesso mese, all’interno della stessa denuncia vanno indicati, contemporaneamente, più codici causali.
Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato deve essere indicato nel flusso Uniemens, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione "1R" (avente il significato di "Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato).
Se per il lavoratore spettano agevolazioni contributive esposte in Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l’importo della maggiorazione va calcolato tenendo conto dell’agevolazione spettante.
Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, devono provvedere ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative descritte, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo predetto.
Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro devono valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019 gli stessi elementi per i dipendenti ancora in forza; ovviamente, non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Va invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso l’azienda.
Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, ai fini dell’adempimento, si avvalgono della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), entro il giorno 16 dicembre 2019.
Infine, per quanto attiene alle modalità operative relative alla restituzione dell’aumento del contributo addizionale afferente all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, il recupero di detto aumento va effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell’1,40%, utilizzando il codice "L810" - avente il significato di "recupero contributo addizionale articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012" - nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale.