Benefici fiscali per investimenti indiretti in start up innovative

Gli investimenti indiretti in start up innovative effettuati tramite sottoscrizioni parziali di un aumento di capitale scindibile non progressivo della società intermediaria che successivamente utilizza i fondi per sottoscrivere l’aumento di capitale in una start up innovativa, danno diritto agli investitori di beneficiare della detrazione IRPEF ovvero alla deduzione IRES (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 06 settembre 2019, n. 368)

Al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative è riconosciuta:
- una detrazione IRPEF pari al 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative; l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per 3 anni a pena di decadenza;
- una deduzione dal reddito dei soggetti passivi IRES (diversi da imprese start-up innovative) peri al 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative; l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per 3 anni a pena di decadenza.
Per quanto concerne gli investimenti indiretti agevolabili, si intendono società che investono prevalentemente in start-up innovative, quelle che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati.
Con la Risposta a interpello n. 368 del 6 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano tra gli investimenti agevolabili, quali investimenti indiretti in start up innovative, quelli realizzati con la seguente operazione di aumento di capitale scindibile non progressivo mediante sottoscrizioni parziali:
La società ALFA S.R.L. ha deliberato, in data ... 2017, un aumento di capitale scindibile non progressivo, di euro ..., con sovrapprezzo di euro ...; il termine ultimo per sottoscrivere le quote era fissato al 31 dicembre 2018.
In seguito la società ALFA S.R.L. ha aderito all'aumento di capitale deliberato dalla start up innovativa BETA S.R.L., versando alla stessa euro X a titolo di aumento di capitale e sovrapprezzo quote, mediante n. 6 bonifici bancari.
La provvista per l'investimento nella start up innovativa è derivata da sottoscrizioni parziali, mediante bonifici bancari, dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla stessa da parte di persone fisiche, per euro Y, alle quali sono direttamente riconducibili i corrispondenti bonifici effettuati dalla società ALFA S.R.L. alla società BETA S.R.L..
L’aumento di capitale della start up innovativa BETA S.R.L. è stato depositato al registro delle imprese in data ... 2018.
Nel mese di gennaio 2019, spirato il termine (31 dicembre 2018) per sottoscrivere le quote del proprio capitale, ALFA S.R.L. ha depositato l'elenco dei nuovi soci presso il registro delle imprese e la pratica è stata evasa dal registro delle imprese in data ... 2019.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Nel caso di specie si realizzano le condizioni per il riconoscimento dei benefici fiscali, per cui la società ALFA S.R.L. è legittimata a rilasciare agli investitori le apposite certificazioni che gli consentiranno di fruire della detrazione IRPEF ovvero della deduzione IRES corrispondente all’investimento.
Con riferimento alla rilevanza temporale, l’Agenzia delle Entrate precisa che i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo d’imposta in cui si perfeziona l’aumento di capitale nella start up innovativa.
Nell’operazione sopradescritta, l'investimento nella start up innovativa BETA S.R.L. è stato effettuato da ALFA S.R.L. nel 2018; anche ai fini delle agevolazioni per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria (ALFA S.R.L.), assume rilevanza nel periodo d'imposta del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale della start up è stato eseguito ai sensi del codice civile, che risulta essere il periodo d'imposta 2018. Lo stesso anno è assunto come riferimento al fine di verificare la riconducibilità della società intermediaria (ALFA S.R.L.) alle società che investono prevalentemente in start up innovative.