Eventi sismici: rimborso minori entrate relative all'ICP, al CIMP, alla COSAP

05 SETT 2019 Le esenzioni dal pagamento dell'ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dall'ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti (MEF - Decreto 14 agosto 2019).

Sono state individuate le modalità di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di esercizio, nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Per insegna di esercizio si deve intendere la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. L'insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite di cinque metri quadrati.
Le esenzioni dal pagamento dell'ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.
Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dall'ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.
Le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze. Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.
Con riferimento all'annualità 2019, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime elaborate e trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell'ultimo anno disponibile per un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
L'importo dovuto per gli anni 2019 e 2020 è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), tenendo conto delle comunicazioni, della loro coerenza con le risultanze contabili dell'ultimo anno disponibile e nei limiti delle risorse allo scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno gli importi dovuti per gli anni 2019 e 2020 e il conguaglio, anche negativo, per l'anno 2019, al netto di quanto già erogato. Conseguentemente, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale il saldo ancora dovuto per l'anno 2019 ovvero provvede al recupero delle somme in caso di conguaglio negativo. Sulla base di tale comunicazione, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale le somme dovute per l'anno 2020. In caso di incapienza delle somme stanziate l'erogazione dei rimborsi è effettuata in misura proporzionale.