COMMERCIALISTI: richiesta riapertura termini per i corrispettivi

05 SETT 2019 Il CNDCEC ribadisce la richiesta già avanzata a inizio agosto di differimento al 30 settembre 2019 del termine per la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di luglio, ritenendo evasivo il no del MEF (Comunicato 4 settembre 2019)

 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti giudica "evasiva" la risposta negativa del MEF alla richiesta, formulata dalla categoria ad inizio agosto in una lettera inviata al primo ministro, di differimento al 30 settembre 2019 del termine per la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di luglio e chiede ora la riapertura del termine del 2 settembre.
Ad inizio agosto è stato chiesto lo spostamento al 30 settembre dei termini per la trasmissione dei corrispettivi di luglio.
Una richiesta ampiamente motivata dal fatto che la possibilità di trasmettere su base mensile e tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate i corrispettivi, a suo tempo prevista in sede di conversione del DL 34/2019 a causa dei ritardi nella fornitura dei registratori telematici, fissata al 2 settembre per i corrispettivi del mese di luglio, cadeva troppo a ridosso della chiusura feriale degli studi professionali. Questo termine è risultato inopportuno anche per la necessità di familiarizzare con i nuovi servizi messi a disposizione delle Entrate per l'uso del portale nonché per i ritardi nel rilascio degli aggiornamenti dei software gestionali da parte delle case di software.
A fronte di tali criticità, il MEF argomenta il suo rifiuto di proroga semplicemente richiamando la norma che consente l'invio su base mensile dei corrispettivi, ma senza affrontare l’opportunità della data prescelta del 2 settembre. Per tali motivi si richiede necessaria la riapertura del termine del 2 settembre, anche alla luce delle segnalazioni pervenute al Consiglio nazionale dai nostri colleghi, che testimoniano la presenza di molti casi di impossibilità di rispetto di quel termine.