"#Conciliamo": il bando per realizzare progetti di welfare aziendale

04 sett 2019 Con il bando "#Conciliamo", il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri intende sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori venendo incontro ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie (PCM, comunicato 26 agosto 2019).

In particolare, per accedere al finanziamento occorre presentare domanda entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2019.
Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che affrontino una o più delle seguenti sfide sociali riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:
a. crescita della natalità;
b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
c. incremento dell’occupazione femminile;
d. contrasto dell’abbandono degli anziani;
e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
f. tutela della salute.
Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c., e le società cooperative, ai sensi dell’articolo 2511 c.c., aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in argomento il soggetto proponente deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
- aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o comunitarie;
- non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;
- contribuire ai costi del progetto con un cofinanziamento con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dai soggetti proponenti quantificabili nella percentuale suddetta;
- essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e, ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- avere la sede legale principale o secondaria sul territorio nazionale;
- non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati sundicati;
- non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la PA.
Possono altresì presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di impresa purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano soggetti finanziabili, ed il capofila dei consorzi e dei gruppi di imprese abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato.

Per accedere al finanziamento della misura occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2019, via PEC all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it la domanda unitamente alla documentazione di cui all’articolo 6, comma 4, protetta da password, la quale dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento.
La medesima domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila dei consorzi e dei gruppi di imprese. Il soggetto proponente nel redigere la domanda e gli allegati deve seguire le indicazioni della "Guida alla compilazione" (ved. Avviso).
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice "AC2019" e la denominazione del soggetto proponente ovvero del solo capofila.
I consorzi e i gruppi di impresa individuano, in base all’importanza del ruolo rivestito per l’attuazione delle azioni proposte, un capofila che presenta un’unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario; la domanda deve, altresì, specificare le azioni e la quota di finanziamento relative a ciascun soggetto partecipante.
Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell’Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente ovvero della mancata e non corretta indicazione del capofila.
Tutti i documenti allegati al messaggio PEC devono essere in formato PDF e firmati digitalmente in formato PAdES dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, e per i soggetti collettivi dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo delegato.
La data e l’orario di arrivo del messaggio PEC alla casella PEC del Dipartimento sono comprovate dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella dipartimentale. Pertanto le domande, ancorché inviate prima del termine indicato, la cui ricevuta dell’avvenuta consegna alla PEC del Dipartimento è successiva al suddetto temine saranno ritenute irricevibili.
Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC: conciliamo@,pec.governo.it o del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio PEC.
La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere redatta utilizzando il Modello n. 1 (cfr. Modulistica — Modello n. 1).
La mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale ovvero la compilazione non completa e/o non corretta della stessa e/o della documentazione allegata costituisce causa di esclusione.
Le proposte progettuali devono prevedere la prosecuzione e/o lo sviluppo delle azioni già intraprese e/o l’introduzione di nuove azioni di welfare aziendale nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione. Laddove le proposte progettuali prevedano la prosecuzione di azioni già poste in essere dal soggetto proponente, occorre indicare nel Modello di domanda - a pena di esclusione - la durata delle suddette azioni già intraprese che dovranno concludersi prima della data di inizio delle attività progettuali oggetto della richiesta di finanziamento.
A pena di esclusione la durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi e ai fini del computo della durata del progetto non sono presi in considerazione la rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.
Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di studio e di ricerca o convegnistica.
I destinatari delle azioni progettuali sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente, inclusi i dirigenti. Sono altresì ricompresi tra i destinatari, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.