Da settembre decorre il rinnovo del CCNL Edilizia Confapi

 

 

Decorre dal corrente mese di settembre, l’accordo sottoscritto tra Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, per il rinnovo del CCNL Edilizia Confapi

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, l’accordo si applica dall’1/9/2019 al 30/9/2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data dell’1/9/2019 e instaurati successivamente. Inoltre, la contrattazione territoriale avrà decorrenza non anteriore all’1/9/2019.
Al fine di evitare fenomeni di dumping contrattuale e di allineare i costi contrattuali per le Aziende di tutto il settore dell'edilizia in modo da evitare concorrenza, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 50,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella per raggiungere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell'edilizia.

Livelli

Parametri

Aumenti

Nuovi minimi

Complessivi

1/9/2019

1/9/2020

1/9/2019

1/9/2020

VII 200 100,00 50,00 50,00 1.741,96 1.791,96
VI 180 90,00 45,00 45,00 1.567,76 1.612,46
V 150 75,00 37,50 37,50 1.306,48 1.343,98
IV 140 70,00 35,00 35,00 1.219,37 1.254,37
III 130 65,00 32,50 32,50 1.132,28 1.164,78
II 117 58,50 29,25 29,25 1.019,05 1.048,30
I 100 50,00 25,00 25,00 870,99 895,99

Per le Aziende associate ANIER che abbiano applicato gli aumenti retributivi previsti dai Verbali di Accordo del 11/11/2013 e del 10/12/2014, gli attuali aumenti retributivi verranno erogati a partire dall’1/9/2020 fino a concorrenza, per ogni livello, dei minimi di paga base della tabella di cui sopra all’1/9/2020, come da seguente tabella.

Livelli

Parametri

Minimi al 1/1/2017

Aumenti 1/9/2020

Nuovi Minimi 1/9/2020

VII 200 1.769,96 22,00 1.791,96
VI 180 1.592,96 19,50 1.612,46
V 150 1.327,48 16,50 1.343,98
IV 140 1.238,97 15,40 1.254,37
III 130 1.150,48 14,30 1.164,78
II 117 1.035,43 12,87 1.048,30
I 100 884,99 11,00 895,99

Le Parti concordano che l'incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto all'art. 90 viene aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dall’1/10/2019, come definito nella seguente tabella.

Livelli

Parametri

Aumento

VII 200 4,00
VI 180 3,60
V 150 3,00
IV 140 2,80
III 130 2,60
II 117 2,34
I 100 2,00

 

Casse Edili/Edilcasse
Si concorda che il contributo Casse Edili/Edilcasse, è stabilito nella misura del 2,85% della massa salari di ciascuna cassa. Di tale percentuale e sino alla data di effettiva entrata in vigore del Fondo sanitario nazionale (Sanedil), lo 0,25% potrà assorbire quanto destinato dalla contrattazione territoriale e/o da regolamenti/accordi, per le prestazioni socio sanitarie; dall’avvio del Fondo Sanitario Sanedil, le prestazioni socio sanitarie erogate dalle Casse Edili/Edilcasse decadranno e tale percentuale sarà assorbita dal contributo dello 0,60% dovuto ai Fondo Sanitario.
Le Parti territoriali disciplineranno la restante aliquota dello 2,25%, che comunque decorrerà dal mese di competenza dell'avvio fattuale del fondo sanitario (SANEDIL) e sarà destinata ai costi di gestione (0,75%), alle ulteriori prestazioni a favore degli operai (0,45%) e al rilancio del contratto di settore mediante premialità a favore delle imprese (1,05%) ivi compreso il rimborso malattia infortunio.

 

Ente Unificato Nazionale Formazione/Sicurezza
Le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall'esercizio finanziario decorrente dall’1/10/2019; in tale previsione non rientrano i tecnici addetti alla formazione e sicurezza e gli addetti alla progettazione finanziata.