Omesso versamento ritenute, non imputabilità della crisi e impossibilità ad adempiere escludono il reato

L'imputato del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2, L. 638/1983) può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (Corte di Cassazione, sentenza 21 agosto 2019, n. 36278)

Una Corte di appello territoriale, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di prime cure, aveva concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e confermato la condanna penale ad un datore di lavoro relativamente al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti (art. 2, L. 638/1983).
Propone così ricorso in Cassazione il datore di lavoro, lamentando che la società del ricorrente non sarebbe stata investita da una mera carenza di liquidità, ma da una gravissima crisi economica e finanziaria, dovuta al fallimento di alcuni importanti clienti; la crisi aveva comportato dapprima il ricorso ad una procedura di concordato preventivo e poi il fallimento. Il ricorrente aveva impiegato tutte le sue risorse (anche la casa di proprietà era stata appresa al fallimento) nel tentativo di risanare l'azienda e poter adempiere a tutti gli obblighi di legge, non riuscendo neanche a pagare alcune retribuzioni e le tredicesime ai propri dipendenti. Anche il ricorso al credito bancario era risultato vano. Tutte le circostanze indicate, ampiamente evidenziate nell'atto di appello sono state ignorate dalla sentenza della Corte, che si è limitata a ritenere configurato il dolo generico senza un’adeguata motivazione sugli aspetti particolari della vicenda in giudizio.
Per la Suprema Corte, il ricorso risulta fondato. Per costante e condiviso orientamento, per la sussistenza del reato in relazione all'elemento soggettivo risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare i contributi previdenziali, che non può escludersi rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti. Il reato, invece, sussiste anche quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'Inps o all'Erario per i tributi, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere prima al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
Tutto quanto ribadito, costituisce costante indirizzo di legittimità anche quello per cui, nel reato in esame, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto. E' necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Così richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza, bisogna rilevare che il Collegio di appello non si è confrontato con i suddetti principi, redigendo al riguardo una motivazione del tutto inadeguata e generica, fondata essenzialmente sulla sussistenza del dolo generico e neppure valutando le numerose produzioni offerte dalla difesa.