Nessuna tassazione al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto non residente

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, il reddito da lavoro autonomo percepito da cittadino tedesco, fiscalmente residente in Germania, per l’incarico di docente a contratto presso un’università in Italia, non è soggetto a tassazione italiana, a condizione che non disponga in Italia di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue attività, anche non messa a disposizione dall’università committente (Agenzia delle Entrate - risposta n. 352/2019).

L’art. 14, par. 1, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla L. n. 459/1992 prevede che "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa".

Tale disposizione convenzionale sancisce una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.

Detto questo in relazione al caso di specie, a fronte di quanto indicato nel cit. art. 14, i redditi che il contribuente ritrae dall’esercizio della sua attività di insegnamento, derivante dal conferimento di un incarico di lavoro autonomo, non sono soggetti a tassazione in Italia, a condizione che il medesimo contribuente:
- sia un soggetto fiscalmente non residente in Italia;
- eserciti la professione senza disporre in Italia di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue attività, anche non messa a disposizione dall’Università.

In tal caso, è possibile chiedere il rimborso delle ritenute subite presentando apposita istanza al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta.