Cassazione: accordo di prossimità sulla indennità di mancato preavviso

E’ legittimo un accordo di prossimità ove le parti, al fine di ridurre le conseguenze negative della crisi aziendale, hanno deliberato la rinuncia al pagamento in favore dei lavoratori licenziati della indennità di mancato preavviso

La Suprema Corte, con sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019, ha affermato come pienamente legittimo un accordo di prossimità, ex art. 8 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, sottoscritto al fine di ridurre le conseguenze negative della crisi aziendale (obiettivo di scopo, previsto dal comma 1) con effetti negativi sui livelli occupazionali, deliberando la rinuncia al pagamento in favore dei lavoratori licenziati della indennità di mancato preavviso.
Essendo quest’ultima una obbligazione di natura pecuniaria, essa può essere negoziata e costituire oggetto di rinuncia.
Tale accordo ha conservato la propria validità anche successivamente, allorquando è stato inserito in un accordo collettivo che ha chiuso la procedura di riduzione di personale.
In primo e in secondo grado era stata accertata la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore in esito ad una procedura di licenziamento collettivo, respingendo la domanda di condanna della Banca datrice al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, espressamente esclusa dagli Accordi collettivi del settembre 2012.

Nel caso di specie le parti collettive, nell'accordo sottoscritto, con il quale hanno disciplinato le modalità di accesso all'esodo volontario cui era noto sarebbe poi seguita la procedura di licenziamento collettivo, hanno stabilito che l'azienda non avrebbe riconosciuto "alcun trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso".
Pur tralasciando di considerare se l'istituto del preavviso abbia o meno efficacia obbligatoria, va rilevato che l'esercizio della facoltà di recedere con effetto immediato determina l'insorgere dell'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, obbligazione pecuniaria che ben può costituire oggetto di accordo e di rinuncia ed è pertanto suscettibile di essere oggetto di accordo tra le parti sociali chiamate, nel contesto di una crisi aziendale, a mediare per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e la conservazione dei livelli di occupazione.
Si tratta, in definitiva, di una procedura che, pur recependo una clausola con la quale si è esclusa l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, è stata, tuttavia, caratterizzata da una chiara indicazione dei requisiti per l'individuazione dei potenziali destinatari, il che ha consentito loro di valutare ed apprezzare i rischi delle scelte individualmente adottate. In sostanza l' Accordo con il quale è recepita la clausola si mantiene in quella prospettiva di maggior tutela dei lavoratori al fine di assicurare un minor costo sociale dell'operazione e di salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa e la relativa occupazione.
Pertanto, il ricorso del dipendente è stato rigettato.