IVA: rivalsa garantita anche con la definizione del pvc

Secondo la normativa IVA è riconosciuto il diritto di rivalsa dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari/committenti a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stessa disposizione deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi di definizione agevolata del PVC (Risposta a interpello 28 agosto 2019, n. 349)

Il decreto IVA stabilisce che "il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".
La norma ha lo scopo di ripristinare la neutralità dell'IVA nelle ipotesi di accertamento di omessa fatturazione o di omessa applicazione dell’imposta su operazioni imponibili, in considerazione della natura dell’IVA, che deve gravare sui consumatori finali e non sugli operatori economici.
Dunque al contribuente accertato è riconosciuto il diritto di esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato l'imposta accertata (oltre le sanzioni e gli interessi dovuti). Conseguentemente, l'esercizio del diritto di detrazione da parte del cessionario o committente è subordinato, in deroga agli ordinari principi, all'avvenuto pagamento dell'IVA addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o prestatore.
Siccome la norma fa esplicito richiamo all’imposta versata sulla base di avvisi di accertamento o rettifica, con l’interpello esaminato dall’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se la norma sia applicabile anche con riferimento all’IVA versata a seguito di definizione agevolata di un processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 1 del cd. "Decreto fiscale 2018 (decreto legge n. 119 del 2018). Si ricorda che quest’ultima disposizione ha previsto la possibilità di definire in via agevolata entro il 31 maggio 2019 il contenuto "integrale" dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato una lettura della norma orientata al rispetto del principio di neutralità dell'imposta porta a ritenere che, anche in carenza di un atto impositivo propriamente detto, debba ammettersi la rivalsa della maggiore IVA, constatata dagli organi accertatori e versata dal contribuente, a condizione che il pagamento dell'imposta sia stato effettuato a titolo definitivo.
Tale ultima condizione, afferente alla definitività del pagamento, può ritenersi soddisfatta anche nel caso di valida definizione agevolata del processo verbale di constatazione disciplinata dal citato "Decreto fiscale 2018". Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto alla rivalsa per l’IVA effettivamente pagata per la definizione (Codice tributo "PF03" - IVA/Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, art. 1 del DL n. 119/2018).
Nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate. A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa.