Esenzioni dall'ICP, CIMP, TOSAP e COSAP per le attività colpite dal sisma Centro Italia

Definite le modalità di applicazione dell’esenzione di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di esercizio, nonché della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività commerciali e di produzione di beni e servizi aventi sede legale e operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 (Ministero Economia e Finanze - decreto 14 agosto 2019).

Le esenzioni riguardano le attività commerciali aventi la sede legale e operativa nei comuni colpiti dal sisma del:
- 24 agosto 2016, regione Abruzzo (Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga), regione Lazio (sub ambito territoriale Monti-Reatini), regione Marche (sub ambito territoriale Ascoli Piceno - Fermo), regione Umbria (area Val-Nerina);
- 26 e 30 ottobre 2019, regione Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;
- 18 gennaio 2017, regione Abruzzo.

I comuni colpiti dai suddetti terremoti sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 189/2016, conv. con modif. in L. n. 229/2016.

Relativamente alle esenzioni legate all’insegna di esercizio, quest’ultima è intesa quale scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessoria alla stessa, ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. L’insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
Detto questo, l’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni possono prevedere, con regolamento, l’esenzione anche per le insegne di superficie superiore al predetto limite di cinque metri quadrati.

Le esenzioni infine riguardano tutte le occupazioni di suolo pubblico, permanenti e temporanee (artt. 44 e 45, D.Lgs. n. 507/1993 e art. 63, D.Lgs. n. 446/1997).

Le esenzioni dal pagamento dell’ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP si applicano dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.