Sospensione dell'attività imprenditoriale: restituzione della somma versata per la revoca

Con la nota del 12 agosto 2019, n. 7401, l’INL fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del diritto alla restituzione della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.

Come noto, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto ministeriale (art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008).
Tale provvedimento può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. Condizione per la revoca è:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle previste (art. 14, co. 6).
Condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali è invece:
- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva unica rispetto a quelle previste (art. 14, co. 6).
Avverso i provvedimenti di sospensione suddetti è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Orbene, ciò premesso, l’Ispettorato del lavoro - con la nota in argomento - ha precisato che, la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del suddetto termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati.
Pertanto, la richiesta di rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere rigettata.