CIG in deroga: termine di decadenza semestrale anche per i pagamenti diretti

L’Istituto di previdenza illustra la disciplina che ha previsto l'estensione del termine decadenziale ai pagamenti diretti, da parte dell'INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. (INPS - Circolare 22 agosto 2019, n. 120).

Il comma 6-ter dell'articolo 44 del D.lgs n. 148/2018 prevede una nuova disciplina in materia di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell'INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il termine decadenziale di sei mesi previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Ne deriva che il termine decadenziale previsto in via generale per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro, è stato esteso anche alle prestazioni pagate direttamente dall'Istituto.
Di conseguenza, il termine dei sei mesi, previsto dalla novella legislativa, entro cui il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione salariale, per il tramite del Mod. SR41, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto, se successivo.
Per i trattamenti conclusi, invece, prima della data di entrata in vigore dell'articolo di legge in commento, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019.
La nuova disciplina sul termine decadenziale in caso di pagamento diretto trova applicazione a tutte le tipologie di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga, sia regionale che nazionale, inclusi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione delle normative speciali con le quali è stata prevista la concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (ad esempio, gli eventi sismici, le misure per il crollo del Ponte Morandi e le misure per i lavoratori del settore dei call-center).