Presentazione delle istanze di indennizzo al FIR

Fissata la decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (MEF - decreto 8 agosto 2019)

Ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge di bilancio 2019 per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Il MEF con il decreto in oggetto ha fissato la decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data del 22 agosto 2019, secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a., individuata allo scopo.