COMMERCIO AL MINUTO: trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Il "Layout del documento commerciale", prevede, tra le diverse voci, anche il "resto", la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso. Tuttavia, va precisato che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 agosto 2019, n. 338).

A decorrere dal 1°gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi.
Quanto previsto si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.
La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è, quindi, subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente.
Nel caso di specie, contenuto nel documento in oggetto, l’istante opera nel settore della grande distribuzione, effettuando attività di vendita al dettaglio presso diverse sedi. Trattandosi di impresa della grande distribuzione con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, a partire dal 1° luglio 2019, è soggetta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri.
L’istante chiede di conoscere se, nell’ipotesi di pagamento in contanti e consegna all’addetto alla cassa di una somma di denaro superiore al corrispettivo dovuto, sia possibile non valorizzare la voce "resto", prevista nel sopramenzionato "Layout del documento commerciale".
Al riguardo, il Mef, quando ancora la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi era un regime opzionale, ha individuato le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Successivamente, il Direttore dell’Agenzia delle entrate con più provvedimenti ha disciplinato la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate.
Più in dettaglio, le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi prevedono tra gli allegati un nuovo "Layout documento commerciale", che riepiloga le voci che il documento deve contenere (tra le quali è ricompreso il tipo di pagamento adottato - contante, elettronico, ticket - il "non riscosso", il "resto"). Il "Layout del documento commerciale", prevede, tra le diverse voci, anche il "resto", la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso. Tuttavia, va precisato che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.