"Pensione Quota 100": incumulabilità con i redditi da lavoro

L’INPS fornisce chiarimenti in merito all'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro, nonché chiarimenti relativamente alla valutazione dei periodi di lavoro svolti all'estero e in tema di decorrenza del trattamento pensionistico. (INPS - Circolare 09 agosto 2019, n. 117).

 

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata presso l’INPS, hanno la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita "pensione quota 100", al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con modif. in legge 28 marzo 2019, n. 26. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, si riconosce, al verificarsi di determinate condizioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi presenti nelle predette gestioni.

- Redditi da lavoro
La pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita "pensione quota 100", è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall'iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell'incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della "pensione quota 100".
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l'incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ove già posti in pagamento.
Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all'INPS un'apposita dichiarazione (mod. "Quota 100"), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la "pensione quota 100", salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.
A seguito di tale segnalazione, l'Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.
In ogni caso, l'Istituto verificherà l'eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la "pensione quota 100" anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l'utilizzo di tutte le banche dati disponibili.

Periodi di lavoro svolto all'estero
Con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della "pensione quota 100", anche con il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali, trovano applicazione i chiarimenti nel tempo forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alla pensione di anzianità/anticipata.
Il requisito contributivo previsto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.
Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l'interessato chieda di conseguire la "pensione quota 100" con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del D.L. n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.
Anche in tali casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della "pensione quota 100", mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della "pensione quota 100".
Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, si ribadisce che la cessazione dell'attività lavorativa all'estero è equiparata alla cessazione dell'attività lavorativa svolta in Italia.

- Decorrenza "pensione quota 100"
Con riferimento agli iscritti alle Gestioni private, laddove il richiedente abbia espresso nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente. In tali casi, il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall'interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell'incumulabilità della pensione quota 100.