Modalità per fruire del "bonus SISMA" e del "bonus ZES"

Definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294).

I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ("credito d’imposta sisma") e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali ("credito d’imposta ZES") presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del nuovo modello approvato con il provvedimento in oggetto che sostituisce il precedente modello a partire dal 25 settembre 2019. A decorrere dalla predetta data è consentita la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES.
La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La versione aggiornata del software è resa disponibile a partire dal 25 settembre 2019.
Il credito d’imposta sisma e il credito d’imposta ZES sono utilizzabili in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.