Approda in gazzetta la legge di conversione del "DL Sicurezza bis"

Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, è stato convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2019, n. 77. La presente legge entra in vigore il 10 agosto 2019.

All'articolo 2 "Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione" sono state apportate diverse modifiche. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.
Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.
Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni commesse, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate.

Dopo l'articolo 3 è inserito l’articolo 3-bis: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza nel delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra.

L'articolo 4 "Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura" viene completamente sostituito.

All'articolo 5 si prevede, tra l’altro, che le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate siano integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

All'articolo 6 viene ulteriormente disposto che quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Dopo l'articolo 8 sono inserite le disposizioni relative al potenziamento dei presidi delle Forze di polizia, all’incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Anche dopo l'articolo 10 sono inserite altre disposizioni. In particolare, le misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede e quelle sul raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato.

Dopo l'articolo 12, invece, sono aggiunte le misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno e le disposizioni sull’alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Alcune modifiche sono state apportate anche all'articolo 13 contenente misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive e, infine, dopo l'articolo 17 è inserito l’articolo 17-bis (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.