Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 agosto 2019, n. 21163

Dipendente Inps - Svolgimento attività incompatibile con la qualità di pubblico dipendente - Autorizzazione - Attività di lavoro durante i periodi di assenza dall'Ufficio per malattia - Licenziamento disciplinare

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da A.T., dipendente dell'Inps, volta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato il 2.3.2010, alla pronuncia dei provvedimenti restitutori economici e reali e alla condanna del convenuto al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale ha premesso che al T. era stato contestato, ai sensi dell'art. 2 c. 9 del Regolamento di disciplina, di avere esercitato attività di imprenditore agricolo, attività incompatibile la qualità di pubblico dipendente omettendo di richiedere la necessaria autorizzazione, di avere svolto attività di lavoro durante i periodi di assenza dall'Ufficio per malattia, di avere posto in essere comportamenti nocivi degli interessi e dell'immagine della pubblica amministrazione.

3. La Corte territoriale, rilevato che il procedimento disciplinare era stato avviato con nota di contestazione del 16.12.2009 il 21.12.2009, a seguito degli accertamenti effettuati dagli Ispettori di vigilanza il 9.11.2009 e il 16.11.2009 presso l'azienda agricola esercente attività di coltivazione e commercializzazione di agrumi, di cui il T. era titolare, ha escluso la violazione dei termini previsti per il procedimento disciplinare e la genericità degli addebiti, evidenziando che il lavoratore non aveva dedotto alcuna violazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare.

4. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che la condotta contestata relativa allo svolgimento di un'attività di impresa di rilevanti dimensioni in assenza di autorizzazione era sufficiente a giustificare il licenziamento disciplinare.

5. Ha aggiunto che la sanzione risolutiva era proporzionata all'addebito in considerazione dell'elemento soggettivo che aveva ispirato la condotta del lavoratore, il quale aveva scelto consapevolmente di non comunicare i dati relativi all'attività imprenditoriale svolta, per tal via impedendo alla P.A. di valutarne le modalità di svolgimento e l'eventuale interferenza con l'ordinaria attività di ufficio senza che fosse rilevante, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, che il B. avesse informato i suoi superiori in via informale.

6. La Corte territoriale ha desunto la gravità della condotta anche dalla circostanza del "disvalore ambientale" dell'inadempimento, avuto riguardo al fatto che I' attività era stata espletata nell'ambito delle attività proprie delle mansioni cui era addetto il T. (servizi previdenziali in agricoltura).

7. Avverso questa sentenza T. A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale l'Inps ha resistito con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Sintesi dei motivi

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi degli art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione dell'art. 3 c. 2 del Regolamento disciplinare dell'Inps.

9. Deduce che l'Inps aveva appreso la notizia del comportamento punibile a seguito dell'ispezione avvenuta il 9.11.2009 e che erano irrilevanti le successive ispezioni e assume che la contestazione disciplinare del 18.12.2009 era stata effettuata oltre il termine di venti giorni previsto dal codice di disciplina di cui al Regolamento dell'Inps.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 del d. Igs n. 165 del 2001 e dell'art. 1 c. 60 della L n. 662 del 1996 in relazione alla mancata applicazione dell'art. 60 e sgg DPR n. 3/1957.

11. Sostiene che l'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 prevede che il dipendente che si trovi in situazione di incompatibilità deve essere diffidato a cessare l'attività ritenuta incompatibile con il rapporto di lavoro nel termine di quindici giorni e assume che solo in caso di inottemperanza alla diffida il comportamento può essere oggetto di valutazione disciplinare per l'eventuale applicazione della sanzione ovvero può essere dichiarato decaduto. Asserisce, inoltre, che la mancanza della previa diffida gli aveva impedito di approntare al meglio la difesa nell'ambito del procedimento disciplinare.

12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1, 2 e 9 del Regolamento di disciplina Inps "in relazione alla evidente sproporzione della sanzione irrogata rispetto agli addebiti mossi".

13. Richiamando le prospettazioni difensive esposte nel secondo motivo sostiene che la mancanza della diffida gli aveva impedito di far cessare le cause di incompatibilità e assume che la conoscenza da parte del "d.d.l. (Inps) dello svolgimento dell'attività imprenditoriale da parte di esso ricorrente e il fatto di essere stato mantenuto nelle mansioni di addetto all' "u.d.p. aziende agricole" settore assicurativo dimostravano che la sua condotta era sempre stata caratterizzata da professionalità e impegno.

14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa dell'art. 53 c. 6 del d. Igs n. 165 del 2001 e dell'art. 1 c. 60 della L n. 662 del 1996 in relazione alla mancata contestazione "negli addebiti mossi" a esso ricorrente.

15. Sostiene che la attività oggetto di contestazione era consentita rientrando tra quelle relative alla titolarità di imprese agricole a conduzione familiare, come la sua, a condizione che non interferisse con l'attività dell'ufficio e deduce di avere sempre informato i suoi superiori che lo avevano rassicurato della inesistenza di cause ostative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

16. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ. nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. "con riferimento alla errata valutazione delle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado", per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle deposizioni dei testi che avevano escluso la sussistenza di cause di incompatibilità tra l'attività imprenditoriale svolta da esso ricorrente e le mansioni assegnate.

Esame dei motivi

17. Il primo motivo è inammissibile in quanto la censura è formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che dispongono che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, ma anche che l'atto sia allegato al ricorso ovvero che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

18. Il ricorrente, infatti, nel denunciare la violazione delle dell'art. 3 c. 2 del Regolamento disciplinare dell'Inps non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti il predetto Regolamento, che non risulta allegato al ricorso e di cui non è indicata la sede di produzione processuale.

19. Il secondo motivo è inammissibile.

20. Non risultando trattata nella sentenza impugnata la questione relativa al mancato esercizio da parte della P.A. datrice di lavoro del potere di diffida di cui all'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957, questione in diritto, comportante anche accertamenti in fatto (esistenza della diffida), il ricorrente aveva l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto (Cass. 10510/2018, 27568/2017). Onere che il ricorrente non ha assolto.

21. Dalle considerazioni svolte nel punto 20 di questa sentenza consegue l'inammissibilità delle censure formulate nel terzo motivo nella parte in cui il ricorrente correla alla mancanza della diffida la ingiustificatezza e la sproporzione del licenziamento.

22. Sono infondate le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo nella parte in cui il ricorrente fa leva sul fatto di avere informato il Direttore della sede Inps e il Responsabile dell'Ufficio nel quale era impiegato di essere titolare di azienda agricola, atteso che le eventuali rassicurazioni di questi ultimi in ordine alla inesistenza di motivi ostativi non avrebbe potuto sostituire e prendere il posto della autorizzazione scritta necessaria da parte degli organi competenti per il compimento dell'attività di imprenditore agricolo.

23. Il difetto allegatorio innanzi evidenziato con riguardo al Regolamento INPS rende inammissibile anche le censure formulate nel terzo motivo, nella parte in cui la violazione del principio di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione risolutiva comminata fa leva sulla dedotta violazione del predetto Regolamento.

24. Il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente, richiamando l'impegno profuso nello svolgimento delle mansioni affidate, le informazioni rese in via informale in ordine allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, il fatto di essere stato "lasciato al suo posto" propone un diverso apprezzamento della gravita dei fatti e della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo della giusta causa, apprezzamento che, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, è demandato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo a condizione che la contestazione contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 5707/2017, 23862/2016, 7568/2016, 2692/2015, 25608/2014, 6498/2012, 5095/2011, 35/2011, 19270/2006, 9299/2004), incoerenza che non è stata idoneamente denunciata e che, comunque, non è ravvisabile nella sentenza impugnata.

25. La Corte territoriale, infatti, in piena conformità con i principi richiamati nel punto n. 24 di questa sentenza, ha formulato il giudizio valoriale sulla gravità della condotta contestata e di proporzionalità della sanzione risolutiva non in considerazione delle sole disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'Inps e nemmeno in via astratta, ma in considerazione degli aspetti concreti del rapporto dedotto in giudizio.

26. Essa, infatti, come già evidenziato nei punti 5 e 6 di questa sentenza ha tenuto conto delle notevoli dimensioni dell'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente, del fatto che questi aveva scelto consapevolmente di non comunicare i dati relativi alla sua impresa agricola agli uffici competenti, per tal via impedendo alla Amministrazione di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, e del "disvalore ambientale" della condotta, ravvisandolo nella sovrapposizione tra l'attività imprenditoriale e le mansioni affidate (addetto ai servizi previdenziali in agricoltura).

27. Il quinto motivo è inammissibile in quanto, al di là del titolo della rubrica, le censure e sollecitano una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass.SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

28. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

29. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

30. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.500,00, per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.