Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario

Non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (Agenzia delle entrate - Risposta n. 334 del 2019).

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, in particolare, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Questa lettera prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:
"1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa".
Con particolare riferimento al controllo indiretto, infine, è specificato che, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 2359, si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari.
La lettera d) in esame richiede, inoltre, per l’attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
Considerata la ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa, occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione. Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
In assenza di una delle predette condizioni sub 1) e 2), richiamate dall’articolo 1,comma 57, lettera d), in parola, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - decadrà dal regime nel 2020.
Nel caso di specie presentato all’Agenzia, l’istante dichiara di essere socio di capitale, nella misura di 1/3, nella società, che svolge, tra l’altro, attività di consulenza in campo assicurativo in merito alla liquidazione dei danni da infortunio con esclusione delle attività peritali con codice ATECO dichiarato 66.21.00. La compagine sociale si compone di tre soci aventi la medesima quota di partecipazione di 1/3 del capitale sociale e tra i quali non sussiste alcun legame di parentela. L’interpellante è intenzionato ad avviare l’attività di procacciatore d’affari con codice ATECO dichiarato 46.19.02 che prevede di svolgere anche a favore della predetta società. Detta attività risulterebbe propedeutica e complementare all’attività svolta dalla società di cui lo stesso è socio.
Per il Fisco non sussiste alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio, né rapporti di parentela tra i soci. Tuttavia, l’istante ha precisato che potrebbero essere presenti nell’anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta (in particolare, prospetta di fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50% dell’intero fatturato annuo). Al riguardo si osserva che non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto, qualora l’istante ponga in essere il comportamento prospettato, circostanza comunque che richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dall’Agenzia.
Con riferimento alla seconda condizione, si rammenta che, qualora le attività svolte dall’interpellante e dalla società siano effettivamente corrispondenti a quelle formalmente dichiarate nei codici ATECO riportati nell’istanza (elemento fattuale il cui esame non è esperibile in sede di interpello), non si verificherebbe la condizione di cui al punto sub 2), con conseguente permanenza nel regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.