Approvato il DL Sicurezza bis

Il Senato - nella seduta di lunedì 5 agosto - ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, senza emendamenti nè articoli aggiuntivi, il testo licenziato dalla Camera per il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 53/2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il testo interviene, in particolare, in materia di contrasto all’immigrazione illegale; potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza; contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Tra le principali misure introdotte vi è l’attribuzione, con l’articolo 1, al Ministro dell’interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (nel quale rientrano anche le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in un’ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto "passaggio pregiudizievole" o "non inoffensivo" di una specifica nave se la stessa è impegnata – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – in una delle attività elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS), ossia il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti.
L'articolo 2 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane. La sanzione consiste nel pagamento di una somma che, innalzata dalla Camera, va da 150.000 a un milione di euro. È inoltre disposta la responsabilità solidale dell'armatore. È prevista sempre la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione. L'articolo 3 rende possibile svolgere intercettazioni per acquisire notizie utili alla prevenzione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con l'articolo 3-bis - introdotto dalla Camera - è previsto altresì l'arresto obbligatorio anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.
L'articolo 5 prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione alla questura territorialmente competente delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Mentre l'articolo 6 interviene sulla legge n. 152 del 1975, con particolare riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono state inasprite le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza.
Il Capo II, comprendente gli articoli da 8 a 12-ter, riguarda il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza (misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, assunzione a tempo determinato annuale di un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente).
Il Capo III detta disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. E' aggiunto il reato di rissa tra quelli che in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva possono comportare l'applicazione del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) e si specifica che i fatti che determinano il questore o l'autorità giudiziaria a emettere il provvedimento possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive. È aumentata la durata massima della misura di prevenzione applicabile ai recidivi e a coloro che abbiano violato un precedente Daspo. Si subordina il provvedimento di riabilitazione a condotte di ravvedimento operoso e si ampliano i poteri del questore, quando il Daspo colpisca soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi.