Il Vademecum degli ispettori di vigilanza sul distacco transnazionale (1/2)

Ai fini di un corretto ed uniforme approccio alla vigilanza in materia di distacco transnazionale, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 622 del 1° agosto 2019, fornisce il Vademecum con le indicazioni di carattere operativo e interpretativo sulla materia. In appresso, si riportano i chiarimenti su aspetti generali del distacco, controllo documentale, figura del referente e verifiche sul trattamento retributivo.

La normativa comunitaria in materia di distacco transnazionale presuppone l'espletamento, da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro, di una prestazione di servizi sul territorio italiano. I servizi comprendono le attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e le libere professioni; tale elencazione è da considerarsi meramente esemplificativa, abbracciando tutti i settori economico-produttivi in cui il personale ispettivo può riscontrare fattispecie di distacco transnazionale (edilizia, agricoltura, terziario, etc.) e diverse tipologie contrattuali disciplinate nel nostro ordinamento, tra le quali la filiera di appalti e subappalti di opera e di servizi, la somministrazione di lavoro, nonché le ulteriori attività di prestazioni servizi tra imprese stabilite in diversi Paesi (ad esempio, le varie forme di joint venture, consorzi e ATI che si configurano quali fattispecie di subappalto, contratti di rete, accordi atipici, etc.).
La prestazione di servizi deve comportare l'espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in una impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un diverso soggetto committente (INL, nota 5 giugno 2017). Il lavoratore in distacco transnazionale è un lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile in base ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in un altro Paese UE.
Non tutti i lavoratori presenti nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di stabilimento (in cui lavorano regolarmente) sono da considerarsi lavoratori distaccati. Ad esempio, i lavoratori che partecipano a conferenze, riunioni, manifestazioni, etc., senza fornire un servizio a nessuna persona o impresa, non sono considerati in distacco. Il lavoratore autonomo, pur provvisto di Formulario A1, non rientra nella nozione di lavoratore distaccato. In questo caso, infatti, il modello A1 viene fornito ai soli fini previdenziali.
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto, in particolare, la regolarità amministrativa e documentale del distacco, ovvero l'adempimento degli obblighi amministrativi, quali:
- la comunicazione preventiva di distacco, mediante consultazione dell'area riservata del Portale INL, sezione "Cruscotti", sottosezione "Distacco Transnazionale UE," dove è disponibile la piattaforma "Comunicazioni preventive di distacco transnazionale";
- il contratto di lavoro, stipulato tra lavoratore e azienda straniera distaccante, da cui si evinca che il rapporto di lavoro perdura per tutto il periodo di distacco;
- il formulario A1;
- la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di origine, ove esistente;
- i prospetti paga, recanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero. Con particolare riferimento alla traduzione delle voci retributive contenute nelle singole buste paga, ove siano seriali/ripetitive per il singolo lavoratore ovvero per più lavoratori, è sufficiente produrre uno schema riepilogativo delle voci retributive utilizzate;
- la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni.
La documentazione tradotta deve essere disponibile al momento dell'accertamento ispettivo e non è richiesto all'azienda distaccante di provvedere alla traduzione giurata della documentazione; tuttavia, laddove sia prodotta una traduzione non comprensibile, l'ispettore può effettuare formale richiesta di altra traduzione.
Tutti i documenti devono essere esibiti dal prestatore di servizi o dal referente o da altra persona incaricata. In mancanza, il personale ispettivo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per mancata esibizione dei documenti, per poter valutare tutti gli elementi di fatto, deve comunque attivare tempestivamente la procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato membro interessato. Allo stesso modo, la procedura in questione può essere sempre attivata anche qualora sia stata fornita tutta la documentazione, ma risulti necessario approfondire taluni aspetti, utili, in particolare, alla verifica dell'autenticità del distacco; ad esempio, per verificare l'effettiva operatività dell'impresa distaccante nello Stato membro di provenienza o per chiedere riscontro circa la veridicità della documentazione. ... (CONTINUA)