ENEL: accordo sul premio di risultato 2019-2021

Sottoscritto il 25/7/2019, tra ENEL Italia Srl, anche in rappresentanza di tutte le Società del Gruppo, e FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL, l’accordo per il premio di risultato 2019-2021

Premesso che il premio di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 3 del vigente CCNL di settore elettrico è materia di contrattazione a livello aziendale, coerentemente con le linee guida di cui all’art. 46 dello stesso CCNL, le parti si sono incontrate per la determinazione degli relativi importi, per il triennio 2019-2021.
Il premio di risultato, salvo quanto previsto relativamente alla possibilità di conversione in "welfare", sarà erogato unitamente alle retribuzioni del mese di luglio ai lavoratori aventi diritto ed in forza alla medesima data, sotto forma di somme "una tantum", non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
Importi lordi
Si riportano di seguito gli importi lordi pro-capite per il periodo di vigenza, con la precisazione che il premio aumenta del 3% nel 2019, cui si aggiunge un ulteriore 2% nel 2020 e un 1% nel 2021:

Inquadramento

Premio 2019

Premio 2020

Premio 2021

ASS 2.925,11 2.984,03 3.013,49
AS 2.737,73 2.792,93 2.820,50
A1S 2.622,63 2.675,46 2.701,87
A1 2.502,42 2.552,82 2.578,02
BSS 2.383,00 2.431,00 2.455,00
BS 2.281,46 2.327,42 2.350,39
B1S 2.173,92 2.217,71 2.239,60
B1 2.076,25 2.118,07 2.138,98
B2S 1.939,09 1.978,15 1.997,68
B2 1.B04,20 1.840,54 1.858,71
CS 1.599,79 1.632,01 1.64B,12
C1 1.447,81 1.476,93 1.491,56
C2 1.334,27 1.361,14 1.374,58

Welfare di produttività
Ove ricorrano i presupposti richiesti, la vigente normativa (legge di stabilità 2016, legge di bilancio 2017 art. 51 TUIR) prevede che il lavoratore possa scegliere di fruire - in sostituzione totale o parziale del premio di risultato in denaro - di prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale, corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, facenti parte del cosiddetto "welfare aziendale". In tal caso, il relativo controvalore - fermi restando i limiti di ammontare del premio e di reddito previsti per la detassazione del premio - resta escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della tassazione del medesimo.

Misure di welfare aziendale
Le Parti convengono inoltre che, in caso di raggiungimento di un valore EBITDA non inferiore al target, si darà altresì luogo ad una erogazione aggiuntiva in forma di welfare, attraverso il versamento al FOPEN di un importo in cifra fissa pari a € 200, contestualmente al pagamento del premio di risultato e per i lavoratori che risultino iscritti al Fondo a tale data.

Convertibilità del premio di risultato in permessi aggiuntivi
Al fine di potenziare gli strumenti dedicati al bilanciamento tra vita privata e lavorativa, sarà riconosciuta la possibilità, per il personale che ne faccia richiesta, di convertire quote del premio di risultato in una o più giornate intere di permesso aggiuntivo fino a 5 giorni, da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione del premio. La conversione, la cui opzione sarà possibile attraverso l’utilizzo di un giustificativo dedicato, avverrà sulla base del valore della retribuzione giornaliera al mese di erogazione del premio.
A tale riguardo Le Parti si danno atto che in base alla disciplina normativa vigente l’eventuale sostituzione del premio di risultato in giornate di permesso rende inapplicabili le agevolazioni di cui alla citata legge n. 208/2015, con la conseguenza che il valore delle giornate di permesso risulterebbe assoggettato all'ordinaria impostazione fiscale e contributiva.
Considerato il carattere innovativo dell’istituto le Parti si riservano un approfondimento nel corso di vigenza dell’accordo, anche per quanto riguarda il tema welfare di cui ai punti precedenti.

Decorrenza e durata
La presente regolamentazione avrà vigenza triennale, a partire dall’1/1/2019 fino al 31/12/2021.