Vendita a distanza con interfaccia elettronica: termini e modalità

Pronti i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061).

Il provvedimento in oggetto individua le modalità e i termini con i quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.
I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.
I dati sono trasmessi attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Per la trasmissione dei dati i soggetti passivi possono avvalersi degli intermediari.
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si identificano direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019.
Entro la medesima data sono trasmessi i dati che fanno riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019. I dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 sono trasmessi entro il 31 gennaio 2021.
La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza determina che i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati. Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano che l'imposta è stata assolta dal fornitore. Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, i predetti soggetti non sono considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.
Il file può essere scartato per effetto dei controlli, in tal caso, i dati sono considerati non trasmessi.
In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento.
I soggetti passivi sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta di "organi dell'amministrazione finanziaria" e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.