Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: nuova disciplina (1/2)

Con la determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227 è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa (Circolare n. 22/2019).

Debiti oggetto di rateazione
L’Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo, infatti, per le somme iscritte a ruolo la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 2008 spetta agli agenti della riscossione.
Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento. Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate ai sensi dell’art. 44, co. 3, DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 55, co. 5, L. n. 144/99.
Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili ex art. 116, co. 8, L. n. 388/2000 nonché gli interessi ex art. 116, co. 9 cit. e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

Presentazione dell’istanza di rateazione
Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’Inail deve presentare un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito www.inail.it. L’istanza di rateazione può essere presentata anche da un intermediario in possesso di delega dall’interessato, come per gli altri servizi online.
Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. La Struttura territoriale dell’Inail, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza.
Al fine di garantire la completa conoscenza da parte del debitore della propria situazione contributiva nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento è stata prevista un’apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione delle Strutture territoriali dell’Inail che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell’istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.

Condizioni per la concessione della rateazione
La nuova disciplina stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:
a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all’art. 44, co. 3, DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 55, co. 5, L. n. 144/99, l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell’istanza stessa;
c. non vi sia più di una rateazione in corso;
d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
e. l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
f. il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
g. il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
h. il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso a altro organo dell’Inail.

Definizione dell’istanza ed emissione del piano di ammortamento
L’istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri suindicati con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ed è articolato come segue:
1) il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza;
2) il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.
Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di Durc online. Il debitore può comunque chiedere alla Sede di fissare la scadenza della prima rata tra l’undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell’istanza.
Qualora il debitore ottenga ai sensi dell’art. 116, co. 15 e 16, L. n. 388/2000 la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo, l’Inail provvederà al relativo conguaglio sull’importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.
È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l’intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento
L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L’annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti.
Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza dalla Struttura territoriale dell’Inail competente. Qualora il pagamento non risulti acquisito in archivio, prima di emettere il provvedimento di annullamento è opportuno che le Sedi, nell’ambito dei controlli di correntezza dei versamenti delle rate accordate, verifichino l’effettivo mancato pagamento della prima rata.
Si sottolinea che la rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l’intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato con il piano di ammortamento, infatti attraverso l’effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento che gli è stato comunicato.

Revoca della rateazione
L’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo. Anche in caso di revoca, la struttura territoriale dell’Inail competente deve provvedere con immediatezza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute attraverso l’apposita applicazione.
Il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione o delle due rateazioni concesse, non si determinino ulteriori debiti.
Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata.

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