TERZIARIO - SISTEMA IMPRESA: firmato accordo di rinnovo

Siglato il 19/7/2019 tra SISTEMA IMPRESA e la FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.

Tale accordo prevede le seguenti integrazioni:

Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.AS.S.)

A decorrere dalla data della firma del presente accordo sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa (F.AS.S.) tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (impiegati e quadri) e gli apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, delle aziende che applicano il presente CCNL.
Per la prima annualità il versamento dei contributi decorre dall’1/1/2019.

Assistenza sanitaria integrativa a favore degli Impiegati: Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio pari a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10 euro a carico dell'azienda e 2 euro a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto nella stessa misura per il personale assunto a tempo pieno e per il personale assunto a tempo parziale.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
E’ inoltre dovuta al Fondo una quota "una tantum" a carico azienda, esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

Assistenza sanitaria integrativa a favore dei Quadri: Per i dipendenti con la qualifica di Quadro, compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, il versamento al F.AS.S. è dovuto nelle seguenti misure: contributo obbligatorio annuo pari a 406,00 euro, di cui 350,00 euro a carico del datore di lavoro e 56,00 euro a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Per i dipendenti Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l'intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell’azienda (€ 350,00), ad eccezione dell'annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dal 1° gennaio per i Quadri già in forza.
All'atto dell'iscrizione è inoltre dovuta dall'azienda una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari a 340,00 euro per ciascun Quadro non precedentemente iscritto al F.AS.S. per la medesima categoria.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 37,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 187. In alternativa all'erogazione di cui al punto precedente l'Azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle Parti sociali.
Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.

Attività stagionali per i Centri di Assistenza Fiscale

Le Parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.
Per far fronte alle specifiche necessità dei Centri di Assistenza Fiscale e delle loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno del diritto precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Eventuali accordi di secondo livello in materia di Stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l'estensione al mese di dicembre dei contenuti del presente Accordo.

Validità e applicabilità contratti a tempo determinato in località turistica

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), convertito nella legge n. 96/2018, si riconferma la validità e piena applicabilità dell'art. 64/bis del CCNL per i dipendenti del terziario vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati, per il superamento dell'obbligo di causale, per proroghe e rinnovi.