"Bonus rioccupazione": accesso ed erogazione

Con circolare Inps n. 109/2019, vengono trattati gli aspetti connessi al riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile, c.d. "bonus rioccupazione", previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).

Introdotto dall’articolo 23 del D.lgs n. 150/2015, l’assegno di ricollocazione si configura come una misura di politica attiva del lavoro rivolta a una platea circoscritta di destinatari cui, dal 2018, si sono aggiunti anche i lavoratori cassaintegrati che, durante la fruizione del servizio intensivo, accettino una nuova offerta di lavoro.
La misura consiste in una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità dei soggetti e del tipo di contratto di lavoro cui si riconosce l'esito occupazionale, finalizzata a facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro. L'assegno, il cui importo varia da 250 euro a 5.000 euro, viene coordinato dall’ANPAL ed è riconosciuto al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, solo a risultato occupazionale acquisito.
In sede di prima applicazione, l’assegno ha riguardato i soggetti disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4 mesi, che ne hanno fatto richiesta al Centro per l'Impiego o, telematicamente, attraverso il "Sistema informativo unitario" (SIU) del portale dell’ANPAL. Successivamente, il D.lgs n. 147/2017 ha esteso la platea dei potenziali destinatari dell’assegno di ricollocazione anche ai beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI). Da ultimo, il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ha rivisitato temporalmente la disciplina e ha destinato l’assegno, fino e non oltre il 31 dicembre 2021, ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Parallelamente, l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai disoccupati, percettori della NASpI da almeno 4 mesi, è stata sospesa fino alla medesima data del 31 dicembre 2021.
Come anticipato, la legge di bilancio 2018 ha previsto un’ulteriore ipotesi di accesso all’assegno di ricollocazione, valida dal 1° gennaio 2018. La nuova previsione, finalizzata a ridurre i licenziamenti successivi all’intervento della cassa integrazione straordinaria per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale, trova applicazione esclusivamente quando la procedura di consultazione sindacale, di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015, si concluda con un accordo che preveda un piano di ricollocazione in cui siano indicati gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa, i lavoratori coinvolti possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS presentati.
In deroga alla disciplina di cui all’articolo 23, comma 4, del D.lgs n. 150/2015, il comma 2 dell’articolo 24-bis prevede che l’assegno possa essere speso dal lavoratore cassaintegrato, durante il periodo di fruizione della CIGS, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
La durata del servizio non può essere inferiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori dodici, nell’ipotesi in cui, entro il termine della CIGS, non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno.

Le misure previste in favore di chi si rioccupa
Al fine di promuoverne l’utilizzo, il nuovo impianto normativo prevede il riconoscimento di una facilitazione fiscale e di un "bonus rioccupazione" in favore dei lavoratori cassaintegrati che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro.
Il regime relativo alla facilitazione fiscale è disciplinato dal comma 4 dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. La norma prevede, in favore del lavoratore cassaintegrato che venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato, l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono, invece, oggetto di ordinario prelievo fiscale.
Ai fini della quantificazione degli importi che possono rientrare nel regime di esenzione fiscale, si osserva che il legislatore assume a parametro la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
La norma prevede poi, che oltre alla facilitazione fiscale, al lavoratore venga concesso un contributo mensile, c.d. "bonus rioccupazione", pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Il nuovo rapporto di lavoro deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine. Possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. L’assunzione può avvenire anche con contratto di apprendistato, nel rispetto della normativa declinata dal D.lgs n. 81/2015.
In relazione alla loro specificità, restano invece esclusi sia i rapporti di lavoro intermittente sia il lavoro domestico.
Il "bonus rioccupazione" è un contributo economico di entità pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.
In base alla previsione legislativa, il contributo spetta dal giorno dell'assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata. Il pagamento avverrà in unica soluzione per l’ammontare complessivamente spettante al lavoratore.
Per l’accesso all’incentivo, i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL.
In sede di prima applicazione della norma, la fase istruttoria e di pagamento sono state accentrate in un polo unico presso la Sede di Ascoli Piceno.
I destinatari del "bonus rioccupazione", salvo che non vi abbiano già provveduto in occasione di altre domande di prestazioni a sostegno del reddito, dovranno trasmettere all’Istituto il modello "SR185" - reperibile nella sezione "Prestazioni e servizi" > "Tutti i moduli" del sito www.inps.it - necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce. A tal fine, la Sede di Ascoli Piceno avrà cura di contattare gli interessati per comunicare loro l’avvenuta ammissione all’incentivo e per invitarli a presentare – ove non vi abbiano già provveduto - il citato modello.
Il contributo mensile "bonus rioccupazione" è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato al lavoro dipendente. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti e ad elaborare l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione unica dei redditi.