Versamenti contribuenti no ISA: scadenza 31 luglio 2019

Per i contribuenti non interessati dall’approvazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. "ISA"), scade il 31 luglio 2019 il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con l’applicazione della sola maggiorazione di differimento (0,40 per cento), senza sanzioni.

In considerazione del primo anno di applicazione degli ISA (anno d’imposta 2018), è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, dovute da contribuenti che nel 2018 hanno svolto attività d’impresa o lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ovvero hanno realizzato redditi da partecipazioni in società che hanno esercitato le predette attività.
Per tutti gli altri contribuenti non interessati dall’approvazione degli ISA sono rimasti invariati i termini di versamento (1° luglio 2019, ovvero 31 luglio 2019 con la maggiorazione).
In particolare, il 31 luglio 2019 scade il termine per il versamento differito del saldo 2018 e del primo acconto 2019 delle imposte sui redditi, del saldo 2018 e del primo acconto 2019 dell’IRAP e del saldo 2018 dell’IVA.
Sono interessati:
- i contribuenti, persone fisiche, che non hanno esercitato attività di impresa o lavoro autonomo, e che non possedevano partecipazioni in società;
- i contribuenti, persone fisiche e soggetti diversi, che hanno svolto attività di impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA relativamente all’anno d’imposta 2018;
- i contribuenti, persone fisiche e soggetti diversi, che hanno svolto attività di impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA relativamente all’anno d’imposta 2018, ma hanno realizzato ricavi o compensi superiori al limite per la loro applicazione (Euro 5.164.569,00);
- le imprese agricole che dichiarano solo reddito agrario (anche se per il settore agricolo sono stati approvati gli ISA).
Ai versamenti effettuati dal 1° al 31 luglio 2019, deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%.
Qualora si opti per la rateazione delle somme dovute, entro il 31 luglio 2019 deve essere versata la prima rata delle imposte dovute maggiorate dello 0,40%. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso del 4% annuo, da versare con il codice tributo 1668.
Per il versamento del saldo IVA 2018 si applica la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 fino al 30 giugno 2019; quindi, sull’importo così maggiorato, si applica un’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per il differimento entro il 31 luglio 2019.