Fatturazione elettronica Sdi per i voucher turistici
La vendita di biglietti per il trasporto di persone e l’organizzazione di tour turistici effettuata tramite agenzie di viaggio e tour operator, che rilasciano al viaggiatore/turista apposito voucher, deve essere certificata mediante fattura elettronica SDI nei confronti dell’agenzia di viaggio o tour operator che ha emesso il voucher. In tal caso, ai fini IVA, la prestazione si considera resa a questi ultimi e non al viaggiatore/turista (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 324 del 2019)
Con la risposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro della disciplina applicabile alle attività degli operatori turistici in tema di certificazione dei corrispettivi, in relazione alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.
Il documento risponde all’interpello di un’impresa, con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, che svolge attività di trasporto di persone ed organizza anche tour alle isole della laguna veneta tramite una propria agenzia di viaggi. Alla luce delle disposizioni sui corrispettivi telematici, entrate in vigore dal 1° luglio 2019, l’impresa chiede di conoscere la corretta modalità di certificazione della vendita di biglietti per i tour alle isole effettuata sia in modo diretto, sia tramite agenzie di viaggio/tour operator che incassano il corrispettivo e rilasciano al viaggiatore/turista un voucher, che da diritto a fruire dell’escursione o visita acquistata.
L’Agenzia delle Entrate osserva preliminarmente che l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo rientra tra quelle soggette alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (attività di vendita al dettaglio e assimilate). Ciò significa che i corrispettivi devono essere certificati:
- nei confronti dei soggetti passivi IVA, e verso i consumatori finali a loro richiesta, tramite fattura elettronica SDI (cioè, inviata attraverso Sistema di Interscambio);
- mediante il rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro;
- tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Con riferimento ai cd. "voucher turistici", l’Agenzia delle Entrate osserva che costituiscono buoni-corrispettivo cd. "monouso". Vale a dire, strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, per i quali al momento dell’emissione è già nota la disciplina IVA applicabile. In tal caso, ogni trasferimento del buono che precede l’operazione cui lo stesso dà diritto ne costituisce effettuazione; qualora la cessione di beni/prestazione di servizi sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il voucher, essa è rilevante ai fini IVA e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il voucher.
Infine, per quanto riguarda, l’attività delle agenzie di viaggi e turismo, l’Agenzia delle Entrate osserva che:
- le imprese che esercitano una o più tra le attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di intermediazione in tali servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti - cui vanno equiparati gli organizzatori di giri turistici - ai fini IVA applicano il regime speciale cd. "del margine";
- per alcune prestazioni specificamente individuate (tra cui organizzazione di pacchetti turistici, anche tramite mandatari, nonché prestazioni di servizi che non vi rientrano, se rese da soggetti diversi ed acquisite nella disponibilità delle agenzie di viaggio prima di una specifica richiesta del viaggiatore) è consentito determinare la base imponibile IVA nella differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta. In tal caso, il momento impositivo è individuato nell’atto del pagamento integrale del corrispettivo, ovvero, se precedente, nella data di inizio del viaggio o soggiorno. La prestazione deve essere documentata tramite fattura, senza separata indicazione dell'imposta, ma con indicazione dei corrispettivi, sia parziali che totali, delle prestazioni rese nel territorio della UE e di quelle rese al di fuori di essa, annotando che l’imposta è assolta con le modalità del regime speciale. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo e domiciliata presso lo stesso intermediario, senza consegna al viaggiatore se l'intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice.
In conclusione, per il caso specifico esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’impresa:
- per i tour turistici resi e venduti direttamente a viaggiatori/turisti non soggetti passivi IVA, avendo un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, è tenuta dal 1° luglio 2019 alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale. In caso di richiesta del cliente, resta fermo l’obbligo di emettere fattura elettronica SDI; analogamente lo stesso obbligo di fatturazione ricorre se il cliente è soggetti passivo IVA;
- per quelli resi tramite i "voucher turistici" rilasciati da agenzie di viaggi e tour operator, deve emettere fattura elettronica inviata tramite Sistema di Interscambio (SDI).