Interventi recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica: trasferimento detrazione

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 luglio 2019, n. 313).

L’art. 16-bis del TUIR riconosce una detrazione dall’IRPEF, tra l’altro, delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
La citata norme prevede, altresì, che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Sono ammessi a fruire della detrazione in esame tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Nel caso in oggetto esaminato dal Fisco, la società venditrice dell’immobile che ha eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni del complesso immobiliare è una società costituita sotto forma di S.p.A.. La stessa, essendo soggetta all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito delle persone fisiche non rientra, quindi, tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR.
A parere della scrivente, dunque, laddove gli interventi effettuati siano riconducibili nell’ambito applicativo della previsione recata dal citato articolo 16-bis del TUIR, il contribuente istante non potrà beneficiare della detrazione prevista dalla medesima disposizione in quanto il diritto alla detrazione non spetta alla società cedente che, quindi, non può trasferirlo all’istante.
Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotte dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 e attualmente disciplinate dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, si rammenta che le stesse spettano anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.
Anche per tali agevolazioni è previsto che, in assenza di diversa indicazione nell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all’acquirente.
Con specifico riferimento ai titolari di reddito d’impresa, le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica competono con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa).
Ciò, in quanto la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio come nel caso di specie.
Il contribuente istante precisa, infatti, di aver acquistato l’unità residenziale da una società che ha dismesso l’intero immobile oggetto dei lavori.
A prescindere, dunque, dalle modalità utilizzate dalla società per il pagamento dei lavori effettuati, si ritiene che a detta società, costituita sotto forma di S.p.A., non possa essere riconosciuta la spettanza delle detrazioni in esame in quanto il complesso immobiliare, nel quale rientra l’unità acquistata dal contribuente istante, non può considerarsi per la stessa un bene strumentale; dette detrazioni, dunque, non possono essere trasferite all’acquirente.