Prestito per iscrizione universitaria: nessuna detrazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 23 luglio 2019, n. 302, ha fornito chiarimenti sulle detrazioni per le spese di iscrizione corsi universitari.

L’art. 15, co. 1, lett. e), del TUIR dispone che è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali.
Se l'università è statale, la detrazione è calcolata sull'intera spesa sostenuta.
Nel caso, invece, di iscrizione ad un'università non statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Inoltre, la detrazione spetta per le spese sostenute in ciascun anno, in applicazione del principio di cassa, anche se riferite alla frequenza di più anni accademici.
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione e d’iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un'università non statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.
Ai fini della detrazione:
- per le spese per frequenza di corsi universitari all'estero, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale;
- per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all'estero, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
La detrazione spetta per le spese sostenute nell'anno d'imposta, anche se riferite a più anni e spetta anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 15, comma 2 del TUIR).
nel caso di specie, le spese sostenute dal contribuente per restituire un prestito contratto dalle figlie per l’iscrizione all’Università, i cui pagamenti vengono effettuati a favore di un ente diverso dall'Università, non possono essere ricondotte tra quelle detraibili ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. e), del TUIR, in quanto non possono essere assimilate ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.