Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 luglio 2019, n. 269

Regime fiscale applicabile ai rimborsi parziali di fondi mobiliari chiusi - Articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La XXX Sgr S.p.A. (di seguito istante) ha istituito il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato (di seguito Fondo), rientrante nella categoria dei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani.

Il Fondo ha forma chiusa e il rimborso delle quote ai partecipanti avviene alla scadenza del termine di durata dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento del Fondo in tema di rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti e dal successivo articolo 20 in tema di liquidazione anticipata.

La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata, in dieci anni, a decorrere dalla data di chiusura del primo periodo di sottoscrizione ovvero, se antecedente, alla data del primo closing.

Essendo il Fondo ad accumulazione, i proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano nel patrimonio del Fondo.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento, la SGR istante può disporre rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti delle attività del fondo.

Al fine del corretto trattamento fiscale delle somme rimborsate ai quotisti, la SGR, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se debba assoggettare a tassazione i proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo in sede di distribuzione parziale delle quote o se tali proventi debbano essere tassati al momento della liquidazione finale.

Viene chiesta, altresì, conferma delle modalità di tassazione dei proventi derivanti dalle quote sottoscritte dal Consiglio regionale della Regione YYY.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che la tassazione dei proventi debba essere effettuata in sede di rimborso dell’ultima frazione della quota in quanto il provento effettivo dell’operazione, che rientra - se positivo - tra i redditi di capitale, è determinabile solo in tale occasione stante la variabilità del valore attribuito alle quote.

In tale ipotesi, ai fini della tassazione dei proventi relativi ai titoli pubblici detenuti dal Fondo, l’istante ritiene che la percentuale media del valore di tali titoli debba essere determinata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di rimborso delle quote.

Nell’ipotesi in cui non si ritenesse condivisibile tale soluzione e, pertanto, si dovessero ritenere tassabili i proventi relativi al rimborso parziale della quota nel primo semestre 2019, ai fini del calcolo della suddetta percentuale, si dovrebbe far riferimento alla percentuale media determinata assumendo i valori evidenziati nella relazione semestrale al 30 giugno 2018 e nel rendiconto annuale del 31 dicembre 2018.

Infine, riguardo alle modalità di tassazione dei proventi derivanti dalle quote sottoscritte dal Consiglio regionale, l’istante ritiene che la ritenuta si applichi a titolo d’imposta, in quanto il Consiglio costituisce "un’articolazione organizzativa dell’ente pubblico Regione privo di una autonoma personalità giuridica, e come tale, dovrebbe essere ricompreso nell’ambito di applicazione dell’art. 74, comma 1, del Tuir".

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Come noto, l’articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha modificato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri.

A seguito di tali modifiche, l’articolo 26-quinquies, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta alla fonte, attualmente prevista nella misura del 26 per cento.

La base imponibile della ritenuta, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973, è rappresentata dall’ammontare dei:

- proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;

- proventi compresi nella differenza tra il valore "effettivo" di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse.

Con riferimento alla determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, come chiarito nella circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dagli articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, [emanato in attuazione della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori dei fondi di investimento alternativi (Direttiva AIFM)], sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei predetti redditi.

In particolare, è stata eliminata la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori (Net asset value, NAV) indicati nei prospetti periodici dell’OICR.

Per effetto di tali modifiche, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, si fa ora riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto.

Ai fini della determinazione della base imponibile, occorre, inoltre, tenere in considerazione che per gli OICR di cui all’articolo 26-quinquies de1 d.P.R. n. 600 del 1973, che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, calcolata secondo le modalità del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, fruisce della tassazione con l’aliquota del 12,50 per cento (cfr. citata circolare n. 19/E del 2014).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale, la percentuale media dell’attivo del fondo investita in titoli pubblici "è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto" (cfr. circolare 28 marzo 2012, n. 11/E, par. 8.5.1).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 79, lettera d), del decreto legge n. 225 del 2010, ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 45 del Tuir.

Come chiarito nella Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E, si deve conseguentemente ritenere che in sede di rimborso non sussista più una presunzione di prioritaria attribuzione dei proventi e che, pertanto, si possa far riferimento alle indicazioni che sono fornite dall’OICR sulla base delle previsioni regolamentari.

Sotto il profilo civilistico, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30, le quote o le azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.

Inoltre, il comma 3, lettera a), del medesimo articolo 11, dispone che il regolamento o lo statuto del FIA può prevedere la possibilità che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute.

Nel caso di specie, il primo punto dell’articolo 17 del regolamento del Fondo prevede che "la SGR dispone Rimborsi Parziali pro quota a fronte di disinvestimenti delle attività del Fondo". Tali "rimborsi pro-quota", in linea con quanto previsto dal "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" adottato da Banca d’Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, sono disposti "a fronte di disinvestimenti".

Inoltre, al punto 5 è previsto che la SGR gestisce il Fondo con l’obiettivo "di ottenere la liquidità disponibile ad eseguire Rimborsi Parziali".

Non risultando chiaro dal regolamento del Fondo, se i rimborsi in oggetto presentino le caratteristiche per essere assimilati almeno in parte a distribuzioni di proventi, è stata richiesta documentazione integrativa allo scopo di visionare la delibera di distribuzione parziale delle quote, in quanto nella stessa dovrebbe essere indicata distintamente la quota parte riferibile al rimborso di capitale e quella che costituisce provento distribuito da assoggettare a ritenuta ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973.

Dallo stralcio della delibera presentata dall’istante non sembra emergere un rimborso di proventi. In particolare, nella stessa viene deliberato "di approvare la distribuzione di rimborsi parziali pro quota del Fondo ZZZ, ai sensi tutti dell’art. 17 del Regolamento di gestione del Fondo, per un importo complessivo pari al 25% del valore nominale delle Quote di Classe A e delle Quote di Classe B in circolazione".

Tenuto conto di quanto rappresentato ed emerso nel corso dell’istruttoria, sembra corretto ritenere che qualora la distribuzione pro quota comporti una riduzione, di pari importo, del valore nominale delle quote, il rimborso in oggetto possa essere considerato come distribuzione di capitale; fermo restando che lo stesso riduce per l’intero ammontare il costo medio di sottoscrizione o acquisto delle quote in capo ai partecipanti.

Per quanto riguarda il secondo quesito - non entrando nel merito della soggettività giuridica del Consiglio regionale - si rileva che, in generale, lo stesso non rientra tra i soggetti nei cui confronti la ritenuta si applica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 26-quinquies, a titolo d’acconto e, pertanto, allo stesso risulta applicabile la ritenuta a titolo d’imposta.