Incentivo Occupazione Sviluppo Sud: prime indicazioni Inps (2/2)

Con circolare del 16 luglio 2019, n, 102, l’Inps fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo "Occupazione Sviluppo Sud".

(...)

Condizioni di spettanza dell’incentivo e compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" – o in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del decreto direttoriale n. 178/2019:
1) l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro. Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale.
Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza.
Al riguardo, si fa presente che, come previsto dall’articolo 8, comma 7 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo "Occupazione Sviluppo Sud", la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.
L’incentivo contributivo è, inoltre, cumulabile con l’esonero volto all’assunzione giovanile stabile previsto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
Infine, come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale n. 178/2019, l’incentivo è cumulabile, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica previsti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.
Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l’incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Ammissione all’incentivo e adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "IOSS", disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Il modulo è accessibile, previa autentificazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.  Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in commento, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS - contrassegnate dallo stato "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.