Esteso l'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni dei primi quattro mesi del 2019

Le agevolazioni dell’incentivo Occupazione Sviluppo Sud si estendono alle assunzioni fatte nei primi quattro mesi dell’anno 2019. Il decreto n. 311/2019 - emanato da ANPAL - che riguarda l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, permette infatti di applicare le agevolazioni anche alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019.

L’Anpal recepisce dunque quanto previsto dall’art. 39ter del cd. Decreto crescita. L’articolo 39-ter, DL n. 34/2019 conv. con mod. in L. n. 58/2019, ha stanziato risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall’incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 nelle regioni del Mezzogiorno, di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
I suddetti oneri - che vengono posti a carico del Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l’occupazione" 2014-2020 - derivano dallo sgravio contributivo totale riconosciuto dall’articolo 1, comma 247, della L. 145/2018 in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti in possesso di determinati requisiti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Alla suddetta previsione è stata data attuazione con il Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 178 del 2019 limitatamente però alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019.

Nel dettaglio, possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro che abbiano assunto persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 16 e 34 anni;
- 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Le persone disoccupate non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.
L’incentivo è rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, ai rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
L’incentivo in argomento è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
- nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";
- oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. L’incentivo è inoltre cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto.