Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 04 luglio 2019

Costituzione tavolo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura

Articolo 1

(Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

1. E' costituito il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, di seguito denominato "Tavolo".

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione del Piano Triennale che individua le principali linee di intervento;

b) indirizzo e programmazione delle attività istituzionali finalizzate al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;

c) monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti dal Piano Triennale;

d) monitoraggio sull'attuazione della legge n. 199 del 29 ottobre 2016;

e) coordinamento delle azioni intraprese dalle diverse istituzioni attraverso la gestione condivisa degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno, ferme restando le competenze delle Forze di polizia e dell'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale e loro possibile riproduzione in altre realtà territoriali;

g) condivisione e confronto sulla programmazione dei pertinenti Fondi Europei per il finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al caporalato;

h) elaborazione di proposte normative relative al contrasto e alla prevenzione del fenomeno;

i) collaborazione con la Cabina di regia e con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Articolo 2

(Composizione del Tavolo)

1. Il Tavolo è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL); un rappresentante dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS); un rappresentante del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro; un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza; un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

2. Per ogni membro, designato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere nominato un supplente.

3. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, nonché delle organizzazioni del Terzo settore. Tali enti richiedono di partecipare agli incontri del Tavolo previa apposita manifestazione di interesse da presentare alla Presidenza ed alla Segreteria del Tavolo.

4. Agli incontri del Tavolo possono partecipare in qualità di uditori, su invito della Presidenza o dei componenti istituzionali, rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nei settori dell'immigrazione e del lavoro, qualora le riunioni riguardino i rispettivi ambiti di competenza.

5. La Presidenza e i componenti istituzionali del Tavolo si riservano di poter invitare a partecipare agli incontri del Tavolo in qualità di uditori altri soggetti, tra cui le Consigliere di parità, qualora le riunioni riguardino ambiti di loro competenza.

Articolo 3

(Convocazione e funzionamento del Tavolo)

1. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.

2. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque, in caso di necessità, può esserne chiesta la convocazione su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti istituzionali o di uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 5.

3. Le riunioni sono convocate dalla Presidenza con il supporto della segreteria del Tavolo.

4. La convocazione del Tavolo, comprensiva del relativo ordine del giorno, è trasmessa, con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo procedure urgenti, con modalità telematica, alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'articolo 2.

5. Qualora non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante al Tavolo potranno essere inviate osservazioni inerenti l'ordine del giorno prima della data prefissata per la riunione.

6. Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che viene inviato in via telematica a tutti i componenti del Tavolo nonché ai partecipanti dei diversi gruppi di lavoro di cui all'articolo 5 del presente decreto. Tale verbale sarà approvato, a maggioranza dei presenti, nella seduta immediatamente successiva.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali.

Articolo 4

(Deliberazioni del Tavolo)

1. Le sedute del Tavolo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti istituzionali.

2. Le deliberazioni del Tavolo vengono assunte a maggioranza dei componenti istituzionali presenti.

Articolo 5

(Gruppi di lavoro)

1. Il Tavolo è organizzato in sei gruppi di lavoro, ognuno dei quali è coordinato da un'Amministrazione capofila, competente ratione materiae. Tali gruppi sono funzionali alla programmazione strategica, nell'ambito del Piano Triennale di interventi di cui contribuiscono alla redazione, per quanto di competenza, di azioni afferenti alle seguenti macro-aree di intervento:

a) gruppo 1 - Prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato, coordinato dall'INL, ferme restando le competenze delle Forze di polizia e dell'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) gruppo 2 - Filiera produttiva agro-alimentare, prezzi dei prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

c) gruppo 3 - Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione del ruolo dei Centri per l'impiego, coordinato dall'ANPAL;

d) gruppo 4 - Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata;

e) gruppo 5 - Alloggi e foresterie temporanee, coordinato dall'ANCI;

f) gruppo 6 - Rete del lavoro agricolo di qualità, coordinato dall'INPS.

2. I gruppi di lavoro, nell'ambito della materia di loro competenza, esercitano il monitoraggio sull'attuazione del Piano Triennale di interventi definito dal Tavolo.

3. Ognuno dei coordinatori stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento nonché la programmazione dei lavori dei singoli gruppi. L'adesione ai gruppi è aperta anche a soggetti diversi da quelli designati per la partecipazione ai lavori del Tavolo.

4. I componenti di un determinato gruppo hanno la facoltà di partecipare ai lavori degli altri gruppi, compatibilmente con le proprie funzioni istituzionali. Saranno indette apposite riunioni dei coordinatori dei diversi gruppi di lavoro al fine di addivenire, per le rispettive parti di competenza, alla redazione del Piano Triennale di cui all'articolo 1. I coordinatori relazionano periodicamente al Tavolo sullo stato delle attività svolte dai singoli gruppi di lavoro.

5. La segreteria del Tavolo, assicurata dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di agevolare la partecipazione, coordinando adeguatamente la programmazione degli incontri, dei quali deve essere preventivamente informata.

6. I coordinatori dei diversi gruppi di lavoro hanno comunque la facoltà di riunirsi in caso di necessità avvalendosi del supporto amministrativo della segreteria del Tavolo.

Articolo 6

(Forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Il Tavolo ed, in particolare, il gruppo di lavoro dedicato, collabora attivamente con la Cabina di regia e con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità al fine di rafforzare tale strumento, in coordinamento con le attività del Tavolo.

Articolo 7

(Partecipazione ai lavori del Tavolo)

1. La partecipazione al Tavolo e ai gruppi di lavoro è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

Articolo 8

(Oneri di funzionamento)

1. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.