Reddito e Pensione di cittadinanza, nuove indicazioni Inps su requisiti e condizioni di accesso (1/2)

Come noto, il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, attraverso il sostegno economico e l’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. Orbene, a seguito della conversione (L. n. 23/2019) del decreto istitutivo (D.L. 4/2019) della misura, l’Inps illustra le modifiche introdotte e integra le indicazioni già fornite (circolare n. 43 del 20 marzo 2019), che restano valide per quanto diversamente non previsto (Inps, circolare 05 luglio 2019, n. 100).

Per la definizione di nucleo familiare, la normativa ISEE è integrata in materia di coniugi separati o divorziati, per cui gli stessi continuano a far parte dello stesso nucleo nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, anche se risultano in due stati di famiglia distinti; in sostanza, è necessario che abbiano due diverse residenze. In sede di conversione, viene precisato che laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale (art. 2, co. 5, lett. a, D.L. n. 4/2019). Altresì, per i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE o ai fini anagrafici, essi continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (art. 2, co. 5, lett. a-bis, D.L. n. 4/2019).
I requisiti per essere ammessi al beneficio di Rdc/Pdc, devono sussistere in capo al richiedente ed al nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Al riguardo, per il richiedente il beneficio, è stata introdotta in sede di conversione (art. 2, co. 1, lett. c-bis, D.L. n. 4/2019) la condizione di mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di seguito indicati (art. 7, com. 3, D.L. n. 4/2019):
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.);
- strage (art. 422 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per il reato di associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l'attività delle medesime associazioni.
Tale disposizione va comunque applicata in combinato con quella per cui nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza (art. 3, co. 13, D.L. n. 4/2019).
Sul tema, poi, per i soggetti beneficiari o richiedenti sottoposti a misure cautelari ovvero condannati con sentenza non definitiva per i citati delitti, è ora prevista l’applicazione, a cura del giudice che ha emesso la misura cautelare ovvero la sentenza, della sospensione del beneficio Rdc (art. 7-ter, D.L. n. 4/2019). I provvedimenti di sospensione sono comunicati all’Inps a cura dell’autorità giudiziaria procedente entro il termine di quindici giorni dallo loro adozione.
In ogni caso, sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione e i relativi benefici sono comunque erogati per un periodo non superiore a 6 mesi, pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte in sede di conversione ai fini dell'accesso al beneficio (art. 13, co. 1-bis, D.L. n. 4/2019)... (continua)