Collaboratore e amministratore delegato: determinazione bonus finale

Il compenso aggiuntivo, ad integrazione di quanto già erogato, non può essere liquidato se gli atti negoziali intercorsi tra le parti non contegono elementi idonei e sufficienti per consentire una determinazione di tale emolumento (Cassazione, Ordinanza n. 16040/2019).

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda del collaboratore e poi anche amministratore delegato diretta ad ottenere il pagamento di un bonus finale, in subordine anche liquidato equitativamente, previsto dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con durata fino al dicembre 2003 - poi rinnovato fino al 31 dicembre 2006.
La Corte di merito, dopo aver precisato che il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che non fosse rinvenibile negli atti negoziali intercorsi tra le parti la previsione di un emolumento alla cessazione dell'incarico ed in particolare per la carica di amministratore, ha ribadito che sia nel contratto del 2001 sia nel contratto rinnovato del 2003 non vi fosse la previsione di un bonus finale nel senso dedotto dall'appellante.
Avverso la decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo articolato motivo: avrebbe errato la Corte nel ritenere che non vi fossero elementi per determinare il bonus finale; in realtà la Corte - secondo il ricorrente - aveva riconosciuto che la società aveva un obbligo contrattuale di determinare il bonus finale, ma che non aveva ottemperato a tale obbligo. La Corte di appello infatti aveva rilevato che il ricorrente avrebbe potuto agire per il risarcimento del danno da inadempimento, ma che tale azione non era stata esperita. Ciò confermerebbe l'esistenza del diritto vantato.
Il motivo è in parte inammissibile perché privo di specificità, oltre che di autosufficienza, con riferimento ai motivi per i quali il ricorrente richiede la cassazione della sentenza in parte infondato. Infatti, pur non essendo necessaria la specifica indicazione delle norme violate, è necessaria un'esatta collocazione giuridica della pretesa violazione normativa.
Nel caso in esame il ricorrente riconduce la fonte del suo diritto tanto a norme che riguardano il rapporto di lavoro subordinato - art.2126 c.c. - , quanto alla norma di cui all'art.2233 c.c. in punto di prestazione d'opera intellettuale, ma non fa riferimento alcuno alla disciplina di cui all'art.2389 c.c., pur trattandosi di un rapporto di tipo societario.
Inoltre, nel ricorso manca principalmente una trasposizione coerente ed organica della parte rilevante dei documenti che si deducono essere le fonti del diritto vantato. Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l'onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, non solo di depositare unitamente al ricorso o indicare esattamente in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, ma altresì di evidenziarne il contenuto rilevante, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini (cfr. Cass. 26174/2014, Cass. n.14107/2017).
Solo in una delibera assembleare citata, invero, vi è un riferimento - che tuttavia sembra essere un "mero appunto"- alla spettanza di un bonus finale, laddove si precisa " la misura del bonus sarà concordata tra le parti sulla base del rapporto quantitativo / qualitativo tra la situazione economico - patrimoniale e industriale del gruppo, risultante dal bilancio consolidato e quella in atto al termine del contratto".
Non ha errato la Corte di merito, dunque, nel ritenere che la previsione del Bonus effettuata nella delibera assembleare in questione non è tale da contenere elementi idonei e sufficienti per consentire una determinazione di tale emolumento.
Nella fattispecie in esame si tratta in realtà della previsione di un compenso aggiuntivo - bonus finale - ad integrazione di quanto già erogato, che la società non ha determinato, avendo ancorato tale determinazione al verificarsi di condizioni genericamente individuate.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.