Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16161

Lavoro - Contratti di collaborazione a progetto - Insussistenza degli elementi necessari ed indispensabili alla connotazione dei rapporti a progetto

 

Rilevato che

 

l'Inps impugnò la sentenza n. 73/09 del giudice del lavoro del Tribunale di Belluno al fine di ottenere, in riforma della stessa, la conferma della cartella esattoriale opposta dalla ditta G. di S.E., relativa a recuperi contributivi, dolendosi del fatto che il primo giudice aveva disconosciuto la qualifica di contratti di lavoro subordinato ai contratti di collaborazione a progetto stipulati dalla predetta ditta allo scopo di pubblicizzare e vendere un proprio prodotto;

la Corte d'appello di Venezia (sentenza del 26.7.2012) rigettò l'appello dopo aver accertato che l'autonomia dei suddetti rapporti di lavoro risultava ampiamente provata e che, pertanto, non sussisteva il preteso credito contributivo;

per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo, cui resiste S.E., il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, al cui accoglimento si oppone l'Inps;

le parti depositano memoria;

 

Considerato che

 

1. con l'unico motivo del ricorso principale l'Inps deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 69, commi 1, 2 e 3, del d.lgs n. 276/2003 e degli artt. 2728, 2729 e 2947 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che, pur mancando un progetto in relazione ai contratti in questione, non poteva operare la conversione automatica dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto la presunzione di cui al citato art. 69 non era, a giudizio dei giudici d'appello, assoluta, ma relativa, sicché gravava sul committente l'onere di provare che il rapporto si era svolto secondo le modalità proprie del lavoro autonomo, prova, questa, che nella fattispecie era stata fornita;

2. con l'unico motivo del ricorso incidentale S.E. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 61, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 62 del d.lgs n. 276 del 2003, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. In pratica, S. contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale non sussistevano nella fattispecie gli elementi necessari ed indispensabili per connotare i rapporti di lavoro in esame come contratti di lavoro a progetto;

3. osserva la Corte che il ricorso principale è fondato; invero, quanto alla questione della presunzione assoluta della subordinazione si può affermare che la stessa è divenuta prevalente in giurisprudenza e di questo orientamento è espressione da ultimo la sentenza n. 12820 del 21/06/2016 di questa Corte, secondo cui «In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti>>. Il principio è stato ancora più specificamente ribadito con la sentenza n. 17127 del 17/8/2016, in cui si è affermato che <<In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso>> (in precedenza negli stessi termini Cass. 9471/2016); non può, quindi, essere condivisa la soluzione prospettata dalla Corte territoriale che ha interpretato la presunzione in esame in termini di presunzione relativa, discostandosi, in tal modo, dal consolidato orientamento di legittimità sopra riassunto;

4. è, invece, infondato il ricorso incidentale, in quanto la Corte territoriale ha esattamente interpretato la norma sulla specificità del progetto che ricordare che da ultimo si è affermato (Cass. Sez. lav., ord. n. 5418 del 25.2.2019) che «In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro>>(in senso conf. v. altresì Cass. Sez. lav. n. 17636 del 6.9.2016 e Cass. Sez. lav. n. 8142 del 29.3.2017);

5. è, invece, inammissibile la parte della censura del ricorso incidentale attraverso la quale si tenta genericamente di sindacare la motivazione della Corte territoriale in ordine al convincimento della insussistenza degli elementi necessari ed indispensabili alla connotazione dei rapporti in esame come contratti di lavoro a progetto, in quanto i giudici d'appello, con motivazione congrua e basata sui riscontri probatori documentali ed orali, sottratta in quanto tale al giudizio di legittimità, hanno chiaramente evidenziato che all'esito dell'istruttoria svolta era emersa una inesistenza o, comunque, una inadeguata individuazione o specificazione del progetto che deve caratterizzare la tipologia contrattuale in esame;

6. in definitiva, il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale va rigettato; conseguentemente, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste; il contributo unificato, liquidato come da dispositivo, va posto a carico del controricorrente il cui ricorso incidentale è stato respinto.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.