Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16278

Tributi - IRAP - Medico pediatra convenzionato SSN - Diritto al rimborso - Compensi significativi, presenza di segretaria / infermiera, compensi a terzi per sostituzione - Presupposto di autonoma organizzazione - Esclusione

 

Rilevato che

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico pediatra convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2006 al 2010 - ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo sussistente il diritto al rimborso della somma versata a tale titolo.

In particolare, i giudici regionali, nel riformare la sentenza di primo grado, hanno sostenuto che i compensi percepiti dal medico pediatra negli anni oggetto di richiesta di rimborso sono significativi, ma costanti, e che la presenza di una segretaria/infermiera risponde all'esigenza di offrire determinati standard di qualità del servizio e non costituisce motivo per assoggettare il professionista al pagamento dell'IRAP; quanto ai compensi ai terzi, hanno rilevato che essi si riferiscono al commercialista ed ad alcune sostituzioni dello stesso medico, per cui non configurano un'autonoma organizzazione.

Il contribuente resiste con controricorso.

 

Considerato che

 

1. Con l'unico motivo, la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 3, comma 144 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Sostiene che la Commissione regionale, anziché escludere il controricorrente dall'applicazione dell'imposta, avrebbe dovuto rilevare che, essendo alle sue dipendenze del personale, l'attività professionale dallo stesso gestita aveva le caratteristiche di quell'autonomia organizzativa, costituente il quid pluris oggetto di tassazione.

Precisa che l'esistenza, nel caso di specie, di personale dipendente non occasionale è circostanza confermata dallo stesso contribuente in appello e che è onere del professionista provare l'insussistenza dei <<requisiti minimi>> dell'autonoma organizzazione presupposto d'imposta.

2. La censura è infondata.

3. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451 del 10/5/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: <<Con riguardo al presupposto dell'Irap, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive>>.

3.1. Secondo la Corte, <<lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore>>, il cui apporto, <<mediato o generico>>, all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

3.2. Relativamente poi alle spese per compensi a terzi, questa Corte ha affermato che, qualora si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di sostituzione obbligatoria, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell'assoggettamento ad IRAP (Cass. n. 20088 del 6/10/2016).

3.3. Inoltre, in tema di IRAP, ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, i compensi corrisposti al commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità non assumono rilevanza, essendo compresa tale attività, per la quale è richiesto un apporto tecnico in ragione delle connesse responsabilità anche fiscali, nella gestione minimale di qualunque attività professionale (Cass. n. 21331 del 20/10/2016).

4. Nella specie, la sentenza della Commissione regionale è conforme ai principi di diritto sopra richiamati, avendo accertato in fatto che il contribuente, ai fini dell'espletamento della propria attività professionale, si è avvalso di una dipendente con funzioni di segretaria, per la quale ha sostenuto una spesa di circa 5 mila euro all'anno, e che i compensi ai terzi si riferiscono al commercialista e ad alcune sostituzioni, elementi questi non idonei a configurare il requisito dell'autonoma organizzazione.

5. Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese del giudizio di legittimità, essendo successivo alla proposizione del ricorso l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte, vanno interamente compensate.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.