Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16039

Ordinanza-ingiunzioni - Opposizione - Tardività - Mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente

 

Rilevato che

 

il giudice del lavoro del Tribunale di Camerino, pronunziando sull'opposizione proposta dalla s.n.c. E. di S.S. & C. e da S.S. avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 324 e 324-bis del 10.1.2007 emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, convalidò le stesse dopo aver accertato che all'udienza fissata per la trattazione della causa non era comparso nessuno degli opponenti;

impugnata tale ordinanza da parte dei suddetti opponenti, la Corte d'appello di Ancona (sentenza del 23.6.2014) ha respinto il gravame dopo aver rilevato che gli appellanti non avevano proposto ricorso in cassazione avverso la predetta ordinanza di convalida e nemmeno avevano addotto un legittimo impedimento alla loro mancata comparizione all'udienza che aveva indotto il giudicante a disporre, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, la convalida delle ordinanze-ingiunzioni opposte;

per la cassazione della sentenza ricorrono la società s.n.c. E. di S.S. & C. e S.S. con due motivi, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata rimane solo intimata;

 

Considerato che

 

col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 26 del d.lgs n. 40/2006 da parte del giudice a quo che ha statuito che l'ordinanza di convalida dell'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689/81 - dopo l'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs n. 40/2006 - sia ricorribile per cassazione, anziché appellabile;

il motivo è fondato, atteso che al riguardo si è già affermato (Cass. Sez. Lav., ord. n. 4355 del 23.2.2010) che <<In tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel regime introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di tardiva proposizione del ricorso non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con l'appello, allo stesso modo dell'ordinanza di convalida emessa ai sensi del quinto comma in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, non assumendo alcun rilievo la mancata modificazione del primo comma da parte dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 cit., in quanto l'appello costituisce il mezzo generale d'impugnazione delle decisioni rese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, avendo il legislatore inteso, in attuazione della delega conferita con legge 14 maggio 2005, n. 80, ridurre il numero dei casi di immediata ricorribilità per cassazione, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2008»;

tra l'altro, si era già precedentemente chiarito (Cass. Sez. 2, ord. n. 24748 del 24.11.2009) che <<Per effetto delle modifiche recate dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, che ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, a far data dal 2 marzo 2006 rimane ferma la ricorribilità per cassazione delle sole ordinanze emesse dal giudice di pace che dichiarino inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal trasgressore, siccome espressamente prevista dal primo comma del citato art. 23, mentre l'unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonché avverso le ordinanze di cui al quinto comma dell'anzidetto art. 23 (per le quali la ricorribilità per cassazione non è stabilita espressamente) è costituito dall'appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto in luogo dell'appello, avverso ordinanza di convalida del provvedimento sanzionatorio emessa dal giudice di pace nonostante la convocazione delle parti, così da doversi attribuire al provvedimento giudiziale adottato natura di sentenza)»;

col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione, da parte della Corte d'appello, dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 534 del 5.12.1990 che aveva statuito che l'organo giudicante deve motivare, in sede di convalida dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 23, comma 5, della legge n. 689/1981, in ordine all'infondatezza dell'opposizione alla stregua dei documenti prodotti; quindi, nella fattispecie, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se il primo giudice, che aveva emesso l'ordinanza di convalida ai sensi del quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689/81, avesse tenuto in considerazione anche le difese ed i documenti prodotti nel fascicolo di primo grado;

il motivo è fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 10506 del 30.4.2010) statuito che <<Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'ordinanza di cui al quinto comma del citato art. 23, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione "hinc ed inde" prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere - alla stregua della "ratio" sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso - che l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all'esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità>> (in senso conf. v. da ultimo Sez- 6 - 2, ord. n. 24388 del 16.10.2017);

orbene, essendo mancato nella fattispecie il suddetto controllo prima dell'emissione dell'ordinanza di convalida, il ricorso non può che essere accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna;

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.