Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 18 giugno 2019

Credito Doganale Triestino

 

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 122 del 27.05.2019, è stato pubblicato il Decreto 15 maggio 2019 ("Modifiche al decreto 3 dicembre 2004 concernente la determinazione del tasso d’interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali presso la dogana di Trieste") adottato, come noto, per risolvere le annose criticità connesse all’applicazione del tasso sul credito doganale triestino secondo le modalità di calcolo previste dal DM del 2004, che hanno in particolare determinato, a partire dal 1° gennaio 2016, interessi dal valore nullo o negativo. Il nuovo provvedimento, intervenendo sul citato DM 3.12.2004, prevede:

1) l’applicazione degli interessi nella misura pari al 50% del tasso Euribor a sei mesi, a condizione però che il relativo valore non risulti inferiore allo 0,1%, nel qual caso si applica quest’ultimo o, se più favorevole, il tasso determinato in base all’art.79 TULD (ciò, al fine di garantire il mantenimento di un tasso d’interesse che sia agevolato ma che, nel contempo, non possa mai risultare nullo o negativo);

2) l’applicazione, in via transitoria/retroattiva - relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 27 maggio 2019 (data di pubblicazione del Decreto) - del tasso nella misura dello 0,05%: ciò, al fine di "sanare" le distorsioni citate in premessa prodotte dal DM del 2004.

Gli Uffici dell’ADM provvederanno pertanto al recupero degli importi che risultassero eventualmente dovuti in applicazione del nuovo Decreto. Tanto si comunica nel rispetto del principio di leale collaborazione con il contribuente, di cui all’articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)