Chiarimenti sulla deducibilità delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti ExtraUe

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 18 giugno 2019, n. 197, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità dell’art. 101, co. 5, TUIR in tema di perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti localizzati in paesi non appartenenti all’Unione Europea, specificando che ai fini della deducibilità deve essere dimostrata la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emessi dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero). L’inattività nella riscossione dei crediti scaduti può però comportare l’indeducibilità ai sensi del citato art. 101.