Versamento acconto IMU 2019

Scade oggi il termine per il versamento dell’unica rata ovvero dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria dovuta per l’anno 2019 in relazione agli immobili attualmente posseduti a titolo di proprietà o sulla base di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie), ovvero in qualità di concessionario demaniale o locatario di immobili in locazione finanziaria.

Il termine naturale di versamento è il 16 giugno 2019, ma siccome cade di domenica la scadenza è automaticamente posticipata al primo giorno feriale successivo, cioè il 17 giugno 2019.
Il differimento si applica per il versamento dell’acconto o dell’unica rata dell’IMU (Imposta Municipale propria) a livello nazionale, ma anche per il versamento della rata dell’IMI (Imposta municipale sugli Immobili) e dell’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) dovuta per gli immobili ubicati rispettivamente nella Provincia di Bolzano e nella Provincia di Trento.
L’IMU si applica agli immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. Sono esclusi:
- gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni montani specificamente individuati, e quelli situati nei comuni delle isole minori, nonché i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
L’imposta è dovuta dai soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), a titolo di concessione demaniale, in qualità di locatari nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria.

L’IMI si applica per gli immobili situati nella provincia autonoma di Bolzano, in particolare fabbricati ed aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura (inclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze); tali immobili non sono soggetti all’IMU.
L’imposta è dovuta dal proprietario oppure dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili; dal concessionario demaniale; dal locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria; dal coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dal genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento dei figli.

L’IMIS si applica per gli immobili situati nella provincia autonoma di Trento, in particolare fabbricati ed aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura (inclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze); tali immobili non sono soggetti all’IMU.
L’imposta è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell’immobile. In particolare:
- il soggetto titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili;
- in caso di contratto di leasing, il soggetto che acquisisce le disponibilità in godimento dell’immobile, compresa l’area su cui sarà edificato il fabbricato oggetto di leasing;
- il coniuge che acquista il diritto di abitazione per successione;
- gli eredi, in base alle disposizioni del codice civile, in caso di decesso del titolare dei diritti reali;

Il 17 giugno 2019 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU / IMI / IMIS nella misura del 50 per cento dell’imposta dovuta per l’anno 2019; in alternativa, si può scegliere di effettuare il versamento dell’intera imposta dovuta.
Il versamento di ciascuna delle imposte (IMU / IMI / IMIS) è validamente eseguito tramite Modello di pagamento F24, che nel caso di titolari di partita IVA deve essere obbligatoriamente con modalità telematiche.
In sede di compilazione del modello F24, devono essere indicati i seguenti codici tributo:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 per i terreni;
- 3916 per le aree fabbricabili;
- 3918 per gli altri fabbricati;
- 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato);
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune).

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMI)
- 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3916 per le aree fabbricabili;
- 3918 per gli altri fabbricati;
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)
- 3990 per l’abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;
- 3991 per altri fabbricati abitativi;
- 3992 per altri fabbricati;
- 3993 per aree edificabili.

Qualora non sia rispettato il termine del 17 giugno 2019, è possibile regolarizzare l’omissione tramite ravvedimento operoso, beneficiando di una sanzione ridotta, oltre all’applicazione degli interessi al tasso legale:
- 0,1% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardato versamento successivo alla scadenza, fino a 14 giorni di ritardo (max 1,40% per 14 giorni di ritardo);
- 1,5% dell’importo non versato se la regolarizzazione è effettuata dal 15° giorno e fino a 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% dell’importo non versato se la regolarizzazione è effettuata dal 31° giorno e fino a 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% dell’importo non versato se la regolarizzazione è effettuata dal 91° giorno e fino ad un anno dalla scadenza.
In tal caso, per il ravvedimento dell’IMU e dell’IMI l’importo di sanzioni e interessi deve essere versato unitamente all’imposta e sul modello F24 deve essere barrata la casella "Ravv.".
Per il ravvedimento dell’IMIS, invece, le sanzioni e gli interessi devono essere versati contestualmente all’imposta, ma indicati distintamente utilizzando il codice tributo "3996", e deve essere barrata la casella "Ravv".