Tax credit cinema/audiovisivo e consolidato fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 191 del 13 giugno 2019, ha fornito chiarimenti sulla cessione dei crediti d’imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione e del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, nell’ambito del consolidato fiscale.

Per quanto concerne il consolidato fiscale, è consentita la determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante.
Questa opportunità, tuttavia, non penalizza la possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d’imposta che sono concessi alle imprese singolarmente considerate.
Infatti, è previsto che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi - senza liquidazione della relativa imposta - comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili e gli acconti autonomamente versati.
Relativamente ai crediti d’imposta, l’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018 prevede che "ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione, nel limite previsto dall’art. 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto (...)".
Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalle singole società per l’assolvimento di altri tributi.
Nel caso di specie si è in presenza del trasferimento del predetto credito d’imposta al consolidato fiscale cui partecipa la stessa società istante in qualità di consolidata, nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l’IRES di gruppo anche attraverso l’utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.
La soluzione prospettata dal Fisco risponde anche ad esigenze di carattere sistematico perché se si negasse alla società istante la possibilità di cedere il credito d’imposta in esame al consolidato verrebbe meno per la stessa la possibilità di utilizzarlo in compensazione ai fini IRES.
Infatti, l’istante in quanto consolidata, non procede autonomamente alla liquidazione della propria imposta (IRES), spettando alla consolidante il calcolo del "reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato" e la "liquidazione dell’imposta di gruppo" (i.e. dell’IRES di gruppo).
Pertanto, si ritiene che la società, già in sede di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (Modello Redditi di capitale 2019), possa cedere al consolidato fiscale cui partecipa in qualità di consolidata i crediti d’imposta maturati, per la parte eccedente non utilizzata in compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi, affinché siano utilizzati dalla consolidante per la compensazione dell’IRES di gruppo.
Per quanto concerne, inoltre, la possibilità di utilizzo da parte della consolidante dei crediti d’imposta in esame anche oltre il limite speciale di utilizzo, "nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del Modello UNICO Società di Capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato.