NASpI e trattamenti pensionistici anticipati, il regime decadenziale

Con circolare n. 88 del giugno 2019, l’Inps illustra i profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati (pensione "quota 100", pensione anticipata, "opzione donna" e lavoratori precoci), con particolare riguardo agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni; altresì, l’Istituto fornisce chiarimenti sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità.

Come noto, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, è attribuita la facoltà di conseguire il diritto alla pensione "quota 100" (art. 14, D.L. n. 4/2019), con diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della "finestra", diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Orbene, poiché tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI, vi è il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, occorre distinguere a tal riguardo tra:
- soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100: per essi le domande di NASpI, ricorrendone i presupposti (D.Lgs n. 22/2015), devono essere accolte; parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della NASpI, non decadono da detta prestazione;
- soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100: per i soggetti che siano stati ammessi, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile della prestazione di pensione. Detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione.
Con riferimento invece alle altre prestazioni a sostegno del reddito - indennità di mobilità ordinaria e in deroga, prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà - la decadenza dalle medesime opera a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre il trattamento pensionistico.
Evidentemente, anche per i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata e che conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (art. 15, co. 1, D.L. n. 4/2019), è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Ed ancora, identico principio vale per le lavoratrici ("opzione donna") che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, che possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180), trascorsi (art. 16, D.L. n. 4/2019):
- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Nel caso di lavoratori "precoci" (art. 1, co. 199, L. 11 dicembre 2016, n. 232), che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio, qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato. Diversamente, laddove tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento del beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla NASpI opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento di accesso al beneficio. Resta fermo che l’avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpI.
Infine, nell’ipotesi di coesistenza del diritto all’indennità di disoccupazione NASpI ed all’assegno ordinario di invalidità, per cui è previsto il diritto di opzione tra trattamento di disoccupazione e quello di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato (Corte Costituzionale, sentenza 22 luglio 2011, n. 234), la titolarità dell’assegno ordinario, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata, sicché non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI (ovvero, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato). Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale.